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Riduzione polveri sottili, dal 1 novembre al 31 marzo vietato bruciare residui vegetali all‘aperto

 

A partire da venerdì primo novembre, fino al 31 marzo 2020 è vietata l´accensione di fuochi all’aperto per bruciare sfalci, potature, residui vegetali o altro nelle aree del territorio comunale che si trovano a un´altezza inferiore a 200 metri sul livello del mare. Lo stabilisce un’ordinanza al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico.

Il provvedimento, oltre a vietare di bruciare sfalci, potature, residui vegetali o altro nelle aree del territorio comunale che si trovano a un´altezza inferiore a 200 metri sul livello del mare, invita i cittadini a non utilizzare legna in caminetti aperti o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l´unica fonte di riscaldamento dell’abitazione e con l’esclusione delle aree non metanizzate. Ulteriori comportamenti da adottare per ridurre le emissioni di materiale particolato prevedono di contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.); utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti; utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carpooling). Nell´ordinanza si richiama anche l’obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della strada nonché nel regolamento comunale di igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

Ogni volta che si raggiungeranno condizioni di “indice di elevata criticità” sarà emessa un´ulteriore ordinanza contingibile, della durata di 4-5 giorni, contenente il divieto di utilizzo di biomassa (camini aperti, stufe tradizionali a legna) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate.

Polizia Municipale, Carabinieri Forestali e tutti gli altri enti e organi di controllo competenti per legge, sono incaricati di verificare l'osservanza dell'ordinanza.

Altre informazioni sulla tematica della qualità dell´aria sono disponibili nelle pagine del servizio igiene ambientale e tutela degli animali del sito del Comune di Pistoia collegandosi all'indirizzo web http://www.comune.pistoia.it/9110, dove è possibile consultare anche il testo integrale dell'ordinanza.

Dal 2016 la Regione ha modificato le disposizioni che regolano l´emissione di provvedimenti contingibili per il risanamento della qualità dell´aria. In particolare la giunta regionale ha disposto di modulare gli interventi da mettere in atto sulla base di un Indice di criticità della qualità dell´aria (ICQA). Due, le azioni previste. La prima comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo – quando gli episodi critici sono più frequenti –, a prescindere dal numero di superamenti dei valori limite giornalieri di PM10 (le cosiddette polveri sottili). La seconda viene assunta qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati e il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti risulti maggiore o uguale a 7.

L´ordinanza è, quindi, riconducibile al primo tipo di provvedimenti da assumere obbligatoriamente dal 1 novembre al 31 marzo. Si tratta, infatti, di mettere in campo le misure previste per il cosiddetto periodo critico dal Piano comunale di azione (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria 2016-2020, redatto dal Comune di Pistoia e i cui contenuti sono consultabili alla pagina http://www.comune.pistoia.it/8724.

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