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Propaganda Elettorale Elezioni Regionali 2025

Documentazione utile per Elezioni Regionali 12 e 13 ottobre 2025

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

 

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA DIRETTA

far data dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, cioè da venerdì 12 settembre 2025, l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge 04/04/1956 n. 212.

La Giunta comunale con Delibera n. 265 del 10/9/2025, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, ha provveduto a individuare, delimitare e ripartire gli appositi spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici ammessi alla competizione elettorale.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente e sono delimitati e ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge 212. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste.

L'ordine di ammissione delle liste è dato dall'esito dei sorteggi effettuati da ogni Ufficio centrale circoscrizionale che verrà comunicato ai Comuni facenti parte di ogni circoscrizione.

INIZIO DELLA PROPAGANDA, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 settembre 2025, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì 12 settembre 2025, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 27 settembre 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

 INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 11 a lunedì 13 ottobre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

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Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2025, 16:20

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