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Separazione e divorzio

Servizio Stato Civile (Ufficio Matrimoni/Unioni Civili/Divorzi/Separazioni) - Via Santa n. 5 - 51100 Pistoia

Telefono 0573 371800  -  si risponde il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00 e il giovedì mattina dalle ore 10:00 alle 12:30

Mail statocivile@comune.pistoia.it

Pec  comune.pistoia@postacert.toscana.it 

 

Ricevimento al pubblico solo previo appuntamento nelle giornate di: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17. 

 

La Legge 10 novembre 2014 n. 162 ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

 

Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente almeno ad un avvocato per parte per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La  negoziazione conclusa dagli avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale, una volta  ottenuto  il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, o nei casi dove si renda necessario, dal Presidente del Tribunale, è trasmessa in copia autentica e nel termine perentorio di 10 giorni  che decorrono dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di Matrimonio, per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile.

A carico dell'avvocato/i che non consegni l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto e nulla osta o autorizzazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

Uno degli avvocati di parte, in accordo con l'altro, invierà dunque:

  • Copia autenticata dell'atto di accordo di negoziazione, da cui risulti l'assistenza di almeno un avvocato per parte;
  • Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione);
  • Nulla osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.


La documentazione potrà essere trasmessa per Pec, per posta ordinaria o personalmente.
 

Accordi conclusi dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un legale

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (soltanto se  lo desiderano durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo possono essere assistiti da uno o più avvocati) intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o modificare le condizioni di separazione o di divorzio se hanno i  requisiti necessari.

Requisiti necessari:

  • non essere genitori di figli minori
  • non essere genitori di figli maggiorenni incapaci
  • non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
  • non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • non concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale(a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, i mutui, ecc.).
  • aver raggiunto un accordo consensuale di separazione o divorzio.
  • aver contratto/trascritto il matrimonio nel Comune di Pistoia, e/o residenza di almeno uno dei coniugi nel Comune di Pistoia

Se hanno i requisiti necessari, i coniugi, dopo aver preso un appuntamento, si devono  presentare entrambi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile  esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

 In sede di prenotazione dell'appuntamento dovranno essere fornite le informazioni necessarie (generalità complete e residenza dei coniugi, data e luogo del matrimonio, eventuale data della separazione giudiziale, recapiti per il pronto rintraccio ecc.)

Il giorno dell’appuntamento, entrambi i coniugi, separatamente, dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà. Tali dichiarazioni, relative ai requisiti sopra indicati,saranno inserite all'interno dell'atto di accordo.

I coniugi saranno invitati a ripresentarsi non prima che siano trascorsi 30 giorni (diritto al ripensamento) per la conferma delle dichiarazioni di volontà contenute nell’accordo e la registrazione.

La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo e il procedimento sarà chiuso senza provvedimento. In caso di ulteriore richiesta, l'iter ripartirà dall'inizio. Se invece le parti si ripresentano nella data fissata e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

Gli accordi conclusi dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono  iscritti nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 63 del DPR 396/2000 e quindi annotati sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e  49 dello stesso dpr. 

 

Divorzio

Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale  a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati, o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile. L'Ufficiale dello Stato civile può inserire nell'atto soltanto clausole sull'assegno di mantenimento o assegno divorzile e soltanto qualora via sia accordo fra coniugi. Restano escluse oltre che il trasferimento di beni e patrimoniali , anche la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione di divorzio.

 

Costi

Diritto fisso di euro 16 da pagare tramite Pago PA.

 

Per accedere al portale PAGO - PACLICCARE QUI

I passaggi da seguire:

1. Andare alla voce "Pagamenti spontanei”;

2. Comune di Pistoia;

3. Cliccare su "Diritto fisso accordo per separazione e/o divorzio"

4. Inserire l'importo;

5. Inserire la causale "acc. 356 diritto fisso accordo separazione e/o divorzio"

6. Una volta effettuato il pagamento, scaricare, conservare la ricevuta e inviarla via mail a statocivile@comune.pistoia.it o via Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it

 

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