Servizio Stato Civile (Ufficio Nascite) - Via Santa n. 5 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 371800 - si risponde il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 e il giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.30.
Mail statocivile@comune.pistoia.it
Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it
Ricevimento al pubblico solo previo appuntamento nelle giornate di: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00alle 17:00.
Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.
La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.
Le persone straniere che devono denunciare la nascita o riconoscere un figlio NON devono esibire i documenti comprovanti la legittimità del soggiorno.
Queste dichiarazioni, rese a tutela del minore e nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto, sono infatti escluse dalle misure previste dalla Legge 15.7.2009 n. 94, più nota come Patto di Sicurezza.
Dove e quando dichiarare la nascita
- Entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto - (questa modalità non è ammessa in caso di bambino nato morto).
- Entro 10 giorni dall'evento se dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il comune della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
- Oltre il termine di 10 gg. il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.
Chi effettua la dichiarazione
- Uno od entrambi i genitori (i genitori non uniti tra di loro da matrimonio e che desiderino provvedere al riconoscimento devono sottoscrivere entrambi la dichiarazione).
- Un procuratore speciale.
- Medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto od altra persona. In questi casi deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Cosa presentare
- Attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).
Gli adempimenti richiesti ai genitori
- Sottoscrizione della dichiarazione di nascita.
- Per gli stranieri, sottoscrizione della dichiarazione inerente all'attribuzione del cognome.
Notizie utili
E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.
Attribuzione del nome
- Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
- I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
Attribuzione del cognome
- Il figlio nato da genitori sposati assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori. Qualora la denuncia di nascita sia effettuata da un solo genitore, è necessario presentare apposita dichiarazione indicante la presenza di accordo tra i due genitori.
- Il figlio nato da genitori non sposati tra loro assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori da esprimere al momento del riconoscimento.
- Al figlio nato da genitori entrambi stranieri si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.
I figli: un unico status
Dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli e ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni diseguaglianza tra figli naturali e figli legittimi.
- I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
- Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
- Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
- I cittadini stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del Paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
- I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
- Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
- I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
- Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.
La cittadinanza del neonato
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori. Saranno i genitori a doversi attivare presso le Autorità del Paese di appartenenza al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà iscritto con cittadinanza "in corso di definizione", fino a presentazione di documentazione attestante la cittadinanza straniera.