Regione Toscana

Comune di PistoiaNumero verde 800 012146

seguici su:

Acquisto cittadinanza

Servizio Stato Civile (Ufficio Cittadinanze) - Via Santa n. 5 - 51100 Pistoia

Telefono 0573 371800 - si risponde il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 e il giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.30.

Mail  statocivile@comune.pistoia.it

Pec  comune.pistoia@postacert.toscana.it

Ricevimento al pubblico solo previo appuntamento nelle giornate di: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17. 

 

Si informano I DESTINATARI DEI DECRETI DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ART. 5 E 9 C. 1 LETT. D E F. LEGGE 91/92 - CHE HANNO RICEVUTO CONFERMA DELL'EMISSIONE DEL DECRETO DAL MINISTERO O DALLA PREFETTURA che l'ufficio stato civile (CITTADINANZE), riceve direttamente la documentazione dai suddetti enti e che sarete contattati direttamente dall'ufficio senza necessità di presentare richiesta informativa e istanza. 

L'UFFICIO DI STATO CIVILE CONTATTERA' DIRETTAMENTE IL DESTINATARIO DEL DECRETO PER LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO, ED ENTRO I SEI MESI DALLA NOTIFICA, SARA' EFFETTUATO IL RITO DEL GIURAMENTO (ART. 10 LEGGE 91/91). 

 

La cittadinanza è la condizione che riconosce alle persone la pienezza dei diritti/doveri civili e politici.
Essere cittadino di uno stato vuol dire possibilità di voto, assistenza sanitaria ecc., sottostando ad obblighi come pagamento delle tasse, osservazione delle leggi ecc.
Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana, per nascita o filiazione e può fare richiesta di cittadinanza per beneficio di legge o naturalizzazione attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo.
La richiesta della cittadinanza italiana da parte dello straniero non esclude una valutazione discrezionale dei competenti organi dello Stato.

Acquisizione cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si acquisisce

  • per nascita (madre o padre cittadino italiano)
  • per nascita su territorio italiano, da genitori ignoti od apolidi o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori per la loro legge nazionale;
  • per filiazione, nel caso di minore straniero riconosciuto come figlio o adottato da cittadino italiano
  • lo straniero che acquisisce la cittadinanza italiana la trasmette ai figli minori conviventi.

 

Cittadinanza italiana per beneficio di legge

Possono presentare domanda:

  • lo straniero il cui padre, madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno due anni al compimento dei 18 anni e che dichiari di voler diventare cittadino entro l'anno successivo,
  • lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età; la richiesta è presentata al Comune di residenza entro un anno dal compimento della maggiore età.

 

Cittadinanza italiana per naturalizzazione ordinaria

Possono presentare domanda:

  • lo straniero del quale un genitore od un nonno siano stati cittadini italiani per nascita
  • lo straniero nato in Italia e residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 3 anni
  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni di residenza legale dopo l'adozione
  • lo straniero che abbia prestato servizio dipendente dello stato, anche se all'estero, per almeno 5 anni
  • l'apolide residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni
  • lo straniero non comunitario residente legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni
  • i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti legalmente ed ininterrottamente in Italia da almeno 4 anni.

Le domande di cittadinanza per naturalizzazione sono presentate attraverso la Prefettura competente per residenza.
 

Cittadinanza italiana per matrimonio

Possono presentare domanda i coniugi stranieri o apolidi di cittadini italiani, trascorsi almeno 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio o, dopo almeno tre anni dal matrimonio, se residenti all'estero.
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati od adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto NON deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra coniugi.

Come presentare la domanda: per informazioni e modulistica collegati al sito del Ministero dell' Interno

Pagamenti

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro e gli interessati devono allegare la certificazione comprovante i requisiti richiesti per legge(non è più ammessa l'autocertificazione).

Giuramento

Il Decreto di concessione della cittadinanza è sottoposto alla condizione di efficacia del giuramento da rendere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica del decreto.
Il giuramento ha il seguente contenuto "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".
La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.
Per il giuramento è necessario concordare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

Conseguenze su nome e cognome

L'ordinamento stabilisce che, in caso di non uniformità, le disposizioni della legislazione italiana sono prevalenti rispetto a quelle del paese straniero del quale gli interessati hanno la cittadinanza, quindi il cognome ed il nome dei cittadini italiani devono essere indicati secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.

Con l'acquisizione, il riacquisto o il riconoscimento della cittadinanza italiana, il cognome quindi è attribuito secondo i principi del nostro ordinamento:

  • Resta il patronimico, se esistente.
  • Le donne coniugate che, secondo la legislazione del paese di origine, con il matrimonio hanno assunto il cognome del marito torneranno ad essere individuate con il loro cognome da nubile.
  • Coloro ai quali, per la legislazione del paese straniero di origine di cui hanno la cittadinanza, alla nascita è stato attribuito un doppio cognome composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, saranno identificati con il solo cognome del padre solo se lo richiedono espressamente (a seguito dei recenti orientamenti, meglio descritti di seguito).

La modifica delle generalità può comportare disagi per chi è in possesso di una doppia cittadinanza, sopratutto se risiede all'estero o, mantiene interessi in entrambi i paesi,  e pertanto le persone in questione hanno la facoltà di richiedere la correzione del cognome, rappresentandone le motivazioni.

 

Notizie utili

Oltre ai requisiti suddetti è richiesta l'assenza di precedenti penali, il rispetto degli obblighi fiscali e l'autosufficienza economica.

La cittadinanza viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica e prevede anche una valutazione discrezionale.
La richiesta può essere respinta entro 2 anni, con decreto ministeriale, per motivi di interesse pubblico o per condanne per particolari reati commessi in Italia o all'estero.
 
Il cittadino italiano per naturalizzazione trasmette la cittadinanza ai figli minori conviventi stabilmente ed effettivamente con il genitore alla data d'acquisto della cittadinanza.

 

Condividi
Vota la
Completezza:
Vota la
Comprensibilità:
Vota la
Utilità: