Regione Toscana
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L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto.
L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11/12/2016, dall'art. 6 del D.Lgs. n. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS.
Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Autovidimazione registro delle operazioni compiute
Il commerciante di cose antiche e usate provvede all'autovidimazione in tutte le pagine del "Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi" e poi deve inviare mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) il modulo compilato e firmato.
Copia della dichiarazione, con la ricevuta telematica di avvenuta presentazione allo Sportello Unico, deve essere allegata al registro oggetto della vidimazione e ne costituisce parte integrante.
All'atto di un eventuale controllo, il registro deve essere esibito all'agente accertatore contestualmente alla dichiarazione e alla ricevuta della medesima tramite STAR.
In caso di violazione dell'obbligo, è la Prefettura l'autorità competente sia alla ricezione del verbale di accertamento e degli eventuali scritti difensivi sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Nota Ministero registro cose antiche e usate
Circolare Ministeriale con sentenza Consiglio di Stato.pdf