Regione Toscana
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Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, corchi e altre attività spettacolari (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/03/2022)
Regolamento Spettacolo viaggiante.pdf
Definizione e individuazione delle aree comunali di esercizio dello spettacolo viaggiante
Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 aprile 1969 e aggiornato con Decreti ai sensi dell'art. 4 Legge 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:
Le aree per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante sono individuate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 13 Ottobre 2021 Delibera G.C. 246 del 13-10-2021.pdf
Modalità di concessione delle aree dello spettacolo viaggiante
La concessione delle aree per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, (ad eccezione per gli spettacoli di strada) è disposta con indizione di avviso pubblico reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune e trasmesso alle associazioni di categoria.
Le domande, in bollo, da redigersi mediante apposito modello predisposto dal Comune, devono pervenire esclusivamente per via telematica al Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico.
Requisiti per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
Requisiti morali: per esercitare una attività di spettacolo viaggiante, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Requisiti professionali: l'esercizio delle singole attrazioni sono soggette a licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. I parchi di divertimento, i Luna Park, i circhi, i teatri viaggianti e le esibizioni di auto e moto, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui agli artt. 68 del T.U.L.P.S.
Inoltre ogni nuova attività (escluso gli spettacoli di strada) è soggetta a registrazione e assegnazione del codice identificativo.
Disponibilità dell'attrazione: è necessario dimostrare il titolo giuridico della disponibilità della o delle attrazione/i oggetto dell’autorizzazione.
Disponibilità dei locali/aree: avere la disponibilità dei locali o dell'area in cui si intende esercitare l'attività.
Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di polizia urbana, igiene urbana, inquinamento acustico, tutela ambientale, tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro e sicurezza degli impianti. Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio i parchi divertimento, i teatri viaggianti, i circhi equestri etc …) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo pertanto oltre alle norme del Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” sono soggette alle norme del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali/strutture dove si svolge l'attività, verificate sulla base dell'esame di un progetto e dell’eventuale successivo sopralluogo.
Misure di "Safety & Security": per esercitare un'attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
Prevenzione incendi: possesso di idonea documentazione come da nuovo Regolamento Prevenzione Incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone.
Impatto acustico: possesso di idonea documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, redatta da tecnico abilitato secondo le linee guida regionali.
Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).
Condizioni per il rilascio della licenza di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
La licenza per lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante delle attrazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 4, Legge n. 337/1968 è valida per operare sull’intero territorio nazionale.
Chi può presentare l'istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale che hanno sede legale nel Comune di Pistoia.
A chi deve essere presentata
Al SUAP competente per il territorio in cui da sede legale la ditta o la società. L’interessato dovrà presentare al Comune istanza di autorizzazione su apposita modulistica con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e concernenti:
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza e devono in ogni caso essere iscritte nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.
Registrazione e codice identificativo delle nuove attività
Ogni nuova attrazione prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede legale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo. Per le “piccole attrazioni” il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato.
A chi deve essere presentata
Al SUAP competente presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede legale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal D. M. 18 maggio 2007.
L’interessato dovrà presentare al Comune istanza di autorizzazione su apposita modulistica corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa e da:
copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete al funzionamento e alla manutenzione;
copia del libretto dell’attività.
Il codice identificativo deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l’avvenuta distruzione.
Riferimenti normativi
• Decreto Ministero Interno 13 dicembre 2012 "Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
• D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
• Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
• R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico"
• R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
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