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Richiesta autorizzazione – rinnovo strumenti da punta e taglio

Per “vendita di strumenti da punta e da taglio” si intende il commercio effettuato in forma ambulante di tutti quegli strumenti atti ad offendere come ad esempio coltelli, forbici ed altri analoghi oggetti ad uso domestico, industriale, sportivo e di lavoro.

Esercizio dell’attività
L’attività si esercita previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del T.U.L.P.S. dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società, che può essere concessa alle persone già munite di titolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e non consente la vendita di armi bianche (quali coltelli a scatto, pugnali, spade di vario tipo ecc).
L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del T.U.L.P.S., ha validità triennale, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio, in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 5/2012 convertito con Legge n. 35/2012.
Il suo rinnovo deve essere richiesto dall’interessato prima della scadenza. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.
Se si intende esercitare la vendita in altri comuni oltre quello di residenza, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 635/1940 che ne prevede l'obbligo, richiedere a ciascuno di essi la vidimazione dell’autorizzazione dall'autorità di P.S.  

Requisiti soggettivi
- possesso di autorizzazione o SCIA per l’esercizio del commercio su area pubblica
- possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S.  773/1931 e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.)

Normativa di riferimento
- art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.),  di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  e s.m.i.
- art. 56, 80  del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,  di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. 
- art. 163, comma 2, lettera a) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5"

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