Regione Toscana
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Per "fochino" si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302).
La relativa licenza viene rilasciata dal Comune previo "nulla osta" da parte del Questore della provincia di residenza.
La licenza comunale ha validità triennale, a seguito delle modifiche intervenute al T.U.L.P.S. come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 , e precisato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2012.
Il rinnovo della licenza deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.
Requisiti soggettivi
Chi richiede la licenza di fochino deve possedere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" per l’ esercizio dell’attività, nonchè quelli previsti dagli artt. 11, 43, 131 del T.U.LL.P.S. 18 giugno 1931, n. 773.
Documenti da presentare
Oltre che con modalità online il pagamento può essere eseguito direttamente presso gli uffici postali, in banca, presso le ricevitorie, consegnando agli stessi la stampa PDF dell’avviso generato dalla piattaforma.
Modulo istanza
Dichiarazione sostitutiva Marca da Bollo doppia.pdf
Normativa di riferimento