Regione Toscana
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
Regione Toscana
L'attività temporanea di vendita è disciplinata dall'art. 17 della L.R. Toscana n. 62/2018 (Codice del Commercio).
1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della L.241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:
a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.
4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.
5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Con Deliberazione G.C. n. 318 del 15/12/2021 il Comune di Pistoia ha approvato le disposizioni sugli eventi che consentono l’esercizio dell’attività temporanea di vendita e sui relativi indirizzi di gestione.
In particolare sono state individuate le seguenti tipologie di eventi in occasione dei quali è consentita l’attività temporanea di vendita:
- eventi culturali, sociali, letterari, artistici, collezionismo, politici, formativi, sportivi, concorsi di bellezza per animali e di pubblico spettacolo che si svolgono all’interno della struttura denominata “La Cattedrale” ed ubicata in Via Sandro Pertini;
- eventi sportivi che si svolgono in impianti sportivi;
- concerti e spettacoli che si inquadrano nell’attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- eventi letterari o di presentazione di libri/pubblicazioni all’interno di biblioteche, scuole, musei, teatri/cinema, librerie, circoli, spazi di incontro, ludoteche;
- eventi culturali e del settore florovivaistico che si svolgono all’interno dei vivai;
- manifestazioni organizzate da scuole pubbliche o private inerenti programmi di studio;
- eventi organizzati da enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgsn n. 117/2017, da organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017, da associazioni di promozione sociale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, associazioni proloco di cui all’art. 16 della L.R. 86/2016, cooperative di cui alla L.R. 58/2018 e Comitati in genere in occasione di promozione di eventi della propria attività.