Regione Toscana
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
Regione Toscana
ISTANZA ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
Campo di applicazione
Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 07/08/1990, n. 241, per diritto di accesso si intende il “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”.
Sono da intendersi interessati, “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiamo un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Si definisce “attuale” l’interesse esistente al momento della richiesta di accesso agli atti; “diretto” l’interesse personale, appartenente alla sfera dell’interessato; l’interesse deve, inoltre, essere “concreto”, con riferimento alla necessità di collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento, e “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dai documenti amministrativi definiti dalla lettera d) dell’art. 22 sopra richiamato come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. La definizione circoscrive l’accesso ai soli documenti esistenti; non può, quindi, riguardare informazioni di cui pure disponga l’Amministrazione ma che non siano contenute in documenti. Da qui la denominazione di “accesso documentale”.
Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990, sono esclusi dal diritto di accesso:
1) i documenti coperti da segreto di Stato o da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e da quelli appartenenti alle singole Amministrazioni;
2) i documenti relativi a procedimenti tributari;
3) i documenti relativi all’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
4) nell’ambito dei procedimenti selettivi, i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Modalità operative
L’interessato che voglia visionare e/o estrarre copia di documenti amministrativi (detenuti per competenza dal Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale), deve compilare l’apposita domanda reperibile al seguente link https://frontoffice.comune.pistoia.it/index/G713/SS nella sezione modulistica, inserendo nel campo di ricerca “accesso agli atti”.
La richiesta può essere presentata via Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it ovvero inviata per raccomandata all’indirizzo Comune di Pistoia – Ufficio Protocollo, Piazza Duomo n. 1 - 51100 Pistoia ovvero consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia.
Elenco dei documenti necessari per l'istanza:
• modulistica di richiesta di accesso agli atti compilata in ogni sua parte;
• copia del documento di identità del richiedente (non necessario se la domanda è firmata digitalmente);
• procura speciale se l’istanza è presentata da soggetto diverso dal richiedente, unitamente a copia del documento di identità del soggetto delegato (non necessario se la domanda è firmata digitalmente);
• attestazione del versamento di € 15,00 (Euro quindici/00) quali diritti di ricerca dei documenti dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
• marca da bollo da € 16,00 (Euro sedici/00) da apporre sull’istanza solo in caso di richiesta di copie conformi.
L’oggetto della richiesta deve essere costituito da documenti ben identificati, non essendo ammissibile un’istanza generica e/o di carattere esplorativo.
La domanda deve essere adeguatamente motivata; la mancata indicazione della motivazione è motivo di rigetto dell’istanza medesima.
Qualora l’Amministrazione individui soggetti controinteressati (intendendosi per tali i soggetti che dall’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 12/04/2006, n. 184, dovrà darne loro comunicazione mediante invio della richiesta di accesso a mezzo di pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
L’Amministrazione valuterà l’eventuale opposizione. In ogni caso, decorso tale termine, provvederà sulla richiesta.
Il procedimento di accesso agli atti si conclude in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento/perfezionamento della richiesta.
Il diniego, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi indicati dall’art. 24 L. 241/1990 e devono essere adeguatamente motivati.
Costi
- versamento di € 15,00 (Euro quindici/00) quali diritti di ricerca dei documenti dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA al seguente link https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4
Il rilascio dei documenti in formato elettronico non prevede costi aggiuntivi. In caso di richiesta di copie cartacee, l’importo da pagare, in base alle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale, è:
- copia A4 € 0,10 - gratuite le prime 50 copie - la tariffa si applica alla 51esima
- copia A3 € 0,20 - gratuite le prime 25 copie - la tariffa si applica dalla 26esima
In caso di richiesta di copie conformi all’originale cartaceo o informatico, è necessaria anche una marca da bollo di € 16,00 (Euro sedici/00) da apporre sull’istanza ed una marca da bollo da € 16,00 (Euro sedici/00) su ogni 4 pagine rilasciate.
Normativa di riferimento
• Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• D.P.R. 12/04/2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
Mezzi di impugnazione
Avverso il diniego dell’accesso, espresso o tacito, l’interessato può presentare ricorso al TAR per la Regione Toscana entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del diniego ovvero dalla formazione del silenzio rifiuto, o alternativamente, nello stesso termine, richiesta di riesame al difensore civico competente per ambito territoriale.