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Servizio Entrate - Tasse e Tributi


Imposta Comunale sugli Immobili Istruzioni per il versamento dell'ICI

AGGIORNATO A MAGGIO 2011

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la "dimora abituale".
Per "dimora abituale" si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.
A seguito delle recenti norme approvate dal Governo con decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, sin dall'acconto di giugno 2008, sono escluse dal pagamento dell'imposta:

  • l'abitazione principale,
  • la pertinenza dell'abitazione principale che ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI deve essere classificata alle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e non può essere più di una.

A seguito della interpretazione del DL 27 maggio 2008, n. 93, fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.12 del 5 giugno 2008, i fabbricati indicati nell'art. 5 del Regolamento comunale sono esenti dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili.
Tali fabbricati sono le abitazioni ed eventuale pertinenza concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

In base alle nuove norme emanate dal Governo sono inoltre esclusi dal pagamento:

  • gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati;
  • gli immobili che le cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci che vi abitano;
  • l'ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato;
  • l'unità immobiliare "posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata" (delibera C.C. n. 135 del 20/12/2007.

La Risoluzione del Ministero n.12 del 5 giugno 2008 stabilisce inoltre che le nuove norme di esenzione non si applicano alle abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. Per questi immobili il pagamento avverrà applicando l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di euro 104 come negli anni precedenti.
Invece per le abitazioni censite alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze non cambia nulla in quanto si continua ad applicare il sistema di calcolo dell'anno scorso.
Come al solito si può decidere se pagare tutto entro il 16 giugno o metà a giugno e l'altra metà entro il 16 dicembre.

A decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentare qualunque tipo di dichiarazione o comunicazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

Per gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva verificatesi entro il 31.12.2006 rimane l’obbligo di presentare la comunicazione con le modalità indicate nei regolamenti comunali vigenti in detto anno di imposta.

A decorrere dall’anno 2007 i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

  • acconto, o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; saldo entro il 16 dicembre.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare l'Ufficio allo 0573.371730

Aliquota ridotta

Il Comune può deliberare più aliquote diverse (p.es. aliquota ordinaria, aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, o per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente o entro il 2° grado in linea collaterale, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, etc.). Informazioni sull’aliquota da applicare per l’anno in corso possono essere richieste al Servizio Entrate od a Pistoiainforma.
In caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata dal Comune l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni.
AREA FABBRICABILE. FABBRICATO E TERRENO AGRICOLO (definizione)

Agli effetti dell'I.C.I. si intende:

  • per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che:
    • siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro/silvo/pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
    • siano iscritti negli elenchi di cui all’articolo 11 della Legge n.9 del 9.1.1963
    • il reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, così come inteso ai fini anagrafici, sia derivante da attività agricola nella misura di almeno i 2/3.
    • l’attività agricola deve essere esplicata per numero minimo di giorni lavorativi pari ai 2/3 dei giorni lavorativi complessivi presenti nell’anno
  • per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio (e quindi anche distintamente l’abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o sia attribuibile una autonoma rendita catastale)
  • per terreno agricolo, il terreno diverso dall'area fabbricabile utilizzato per l'esercizio delle attività agricole indicate nell’articolo 2135 del codice civile (si veda in proposito anche le voci “Esenzioni” e “Terreni agricoli”).

AREE FABBRICABILI (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

Fino al momento di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato (se l'utilizzazione precede la ultimazione), la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
In caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31 comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978 n. 457 (ora art. 3 Testo Unico D.P.R. 6.6.2001 n. 380), la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Quanto sopra si riferisce al periodo che va dalla  data di inizio dei lavori di demolizione o di recupero alla data di ultimazione dei lavori. Da questo momento in poi la base imponibile I.C.I. è data dal valore del fabbricato.

DIRITTO DI SUPERFICIE

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile I.C.I. è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; obbligato alla presentazione della comunicazione ed al versamento dell’imposta è, per detto periodo, il titolare del diritto di superficie. A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile I.C.I. è costituita dal valore del fabbricato; soggetto passivo I.C.I. a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato.

ESENZIONI

Sono esenti dall'I.C.I. per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

  • Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del D. legisl. 504/92, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/ 1 a E/9 (si veda la voce Gruppi e categorie catastali dei fabbricati").
  • I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n .601 e successive modificazioni.
  • I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
  • I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.
  • I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
  • I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
  • I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984. (Vedi la voce “Terreni agricoli”).
  • Gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Re-pubblica del 22 dicembre 1986, n.917, e successive modi-ficazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di atti-vità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricetti-ve, culturali, ricreative o sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Sono inagibili o inabitabili, a questo fine, i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche:

  • strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;
  • ogni altro edificio per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Nel caso di cui alla lettera a) l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

GRUPPI E CATEGORIE CATASTALI DEI FABBRICATI

Gruppo A
Categoria A/1  Abitazioni di tipo signorile.
A/2 Abitazioni di tipo civile.
A/3 Abitazioni di tipo economico.
A/4 Abitazioni di tipo popolare.
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare.
A/6 Abitazioni di tipo rurale.
A/7 Abitazioni in villini.
A/8 Abitazioni in ville.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A/10 Uffici e studi privati.
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Gruppo B
Categoria B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.
B/2 Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).
B/3  Prigioni e riformatori.
B/4  Uffici pubblici.
B/5  Scuole, laboratori scientifici (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).
B/6  Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9.
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
B/8  Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Gruppo C
Categoria C/1 - Negozi e botteghe.
C/2  Magazzini e locali di deposito.
C/3  Laboratori per arti e mestieri.
C/4  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adottati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).
C/5  Stabilimenti balneari e di acque curative costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).
C/6  Stalle, scuderie rimesse, autorimesse.
C/7  Tettoie chiuse od aperte, posti auto su aree private; posti auto coperti.

Gruppo D
Categoria D/1 -  Opifici.
D/2  Alberghi e pensioni.
D/3  Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.
D/4  Case di cura ed ospedali.
D/5  Istituti di credito cambio ed assicurazione.
D/6  Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.
D/7  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9  Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10  Residence.
D/11  Scuole e laboratori scientifici privati.
D/12  Posti barca in porti turisti, stabilimenti balneari.

Gruppo E (Esenti da I.C.I.)
Categoria E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2  Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3  Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
E/4  Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5  Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6  Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l’orologio
E/7  Fabbricati destinati all'esercizio dei culti.
E/8  Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia)
E/9  Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

TERRENI AGRICOLI (Casi di esenzione)

I terreni agricoli situati in zone montane o di collina compresi nei comuni di cui all’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 7 lettera h) del D. legisl. n°504 del 30/12/1992.
Per il territorio del Comune di Pistoia, l’elenco di tali zone è disponibile presso il Servizio Entrate o Pistoiainforma.
I terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce “Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo”) anche se rientranti nel suddetto elenco, indipendentemente dal loro utilizzo e dal modo dell'utilizzo medesimo, devono essere comunque tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili.
L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano nelle condizioni specificate nella voce “Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)” affinché i loro terreni siano considerati non fabbricabili. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa e di regolamento, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione nell’elenco di cui sopra.
I terreni, diversi dalle aree fabbricabili, che non possono essere considerati terreni agricoli secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.. Tali terreni sono quelli:

  • sui quali non sono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: sono i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole
  • sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: sono i piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL' I.C.I.

Fabbricati
Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1.
  • Per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.)
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati).
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe}.

Per ottenere l'attribuzione della rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente deve presentare in Catasto la richiesta di variazione con la procedura di cui al D.M. 19.4.1994 n. 701 (DOCFA).
Le rendite da considerare sono quelle risultanti in catasto aumentate del 5%.
Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, perciò non hanno alcuna rilevanza‚ né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000 euro il valore sarà sempre di 200.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad I.C.I. indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1°giugno 1939, n.1089, e poi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato è classificato in Catasto nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati delle imprese
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico od artistico.

Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984 (e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988), aumentato del 25%.

Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi:

  • versamento sul conto corrente postale 12066510 (intestato a "Comune di Pistoia - I.C.I") con i bollettini spediti a domicilio o disponibili presso gli uffici postali o comunali Pistoiainforma e Servizio Entrate.
  • versamento mediante il modello F24. Per effetto dell’art.37, comma 55, del DL 4.7.2006 n. 223 e come indicato dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di compensare il debito ICI con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
    Per compilare correttamente il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici:
    Codice del Comune di Pistoia:   G713
    Codici causali:
    3901: I.C.I. – Abitazione principale
    3902: I.C.I. – Terreni agricoli
    3903: I.C.I. – Aree fabbricabili
    3904: I.C.I. – Altri fabbricati
    3906: I.C.I. – Interessi
    3907: I.C.I. – Sanzioni
  • versamento presso la banca tesoriera del Comune di Pistoia (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) senza il costo della commissione, compilando e consegnando, comunque, il bollettino. L'elenco degli sportelli della Cassa di Risparmio è alla pagina http://www.caript.it/scriptIbve/retail20/RetailPistoia_e_Pescia/ita/home/ita_home.jsp
  • Pagamento tramite POS on-line sul sito internet del Comune di Pistoia alla seguente pagina web.
Non devono essere, invece, utilizzati i bollettini, che si trovano negli uffici postali, intestati al Concessionario per la riscossione (Equitalia S.p.A.)

Servizio Entrate:
Via XXVII Aprile, 17 • Pistoia
Tel. 0573371730 • Fax 0573371704
utenti.entrate@comune.pistoia.it

Dirigente:
Dr. Giovanni Lozzi

Orario al pubblico:

  • mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00, con prolungamento il mercoledì fino alle ore 13.00
  • pomeriggio: martedì e giovedì ore 15.00 - 17.00, fatta eccezione per l’U.O. “Entrate extra-tributarie e coordinamento dei controlli sulle agevolazioni” che, nello stesso orario, riceve il pubblico solo su appuntamento
  • sabato: chiusura al pubblico
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