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Servizio Entrate - Tasse e Tributi


Estratto dal Verbale delle Deliberazioni della Giunta Comunale

Deliberazione N. 135 - Seduta del  20/12/2007

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTARIE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. - PROVVEDIMENTI - APPROVAZIONE.- 

L’anno Duemilasette il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14:30, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 35 componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

Componenti Presente Componenti Presente
1 VETTORI MARCO S 22 NICCOLAI ALBERTO S
2 BERTI RENZO S 23 MARULLI GIANCARLO N
3 MAZZIERI LUCIANO S 24 BILLERO ROSALIA S
4 FRANCESCHI STEFANO S 25 BETTI ANDREA S
5 FANTACCI RICCARDO S 26 BARTOLOMEI ALESSIO S
6 GUIDUCCI GIULIANO S 27 GERMINARA CARMINE N
7 VENTURI GIUSEPPE S 28 BARDELLI FRANCESCA N
8 VANNUCCHI MIRCO S 29 CIPRIANI JESSICA N
9 GONFIANTINI NICOLA S 30 PETRUZZELLI GIOVANNI S
10 BARTOLI ROBERTO S 31 SIMIONATO DANIELA N
11 MARIANI DAVID S 32 CAPECCHI ALESSANDRO S
12 BALDI ENRICO S 33 SEMPLICI MARGHERITA S
13 COLOMBO SALVATORE S 34 TOMASI ALESSANDRO S
14 GIAMPAOLI ALICE S 35 BARBARITO NICOLA S
15 FERRETTI SIMONE S 36 CIPOLLA ROBERTO S
16 BERNOCCHI RITA S 37 ZUCCHERINI GIORGIO S
17 SOLDATI LEONARDO S 38 PAGLIAI GIAMPAOLO N
18 GHELARDINI SERENA S 39 CAPECCHI GIOVANNI S
19 LATTARI PAOLO S 40 FUSARI ANDREA S
20 BERTI LIDO S 41 LOMBARDI LORENZO S
21 AMERINI GUIDO S      

Presiede il Sig. VETTORI MARCO nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BRACCESI TOMMASO,TUCI MARIO,LUCCHESI BARBARA,GIOVANNINI PIERO,GINANNI SILVIA.
i Presidenti di Circoscrizione: Bacci (Circ.1).
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr.FERRARI CARLO;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Piero Giovannini, in merito all’argomento in oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo verbale, allegato all’originale della presente deliberazione;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. f ) del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che - tra le attribuzioni del Consiglio - indica, tra l'altro, l'"istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"

Per quel che concerne l'Imposta comunale sugli immobili:

  • Visto il D.legisl. del 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Imposta comunale sugli immobili;
  • Visti in particolare l’art. 6 e l’art. 8 i quali stabiliscono, rispettivamente, l’aliquota minima e massima applicabile con le possibili diversificazioni e le riduzioni e detrazioni applicabili, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
  • Visto l'art.3 comma 56 della L. 23/12/96 n.662 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Visto l’art. 1 comma 5 della L. 449/97, che consente l’applicazione di un aliquota ridotta per favorire il recupero di immobili in stato di degrado;
  • Visto l’art. 2, 4° comma, della L. n° 431 del 9/12/98 relativo alla disciplina della locazione di immobili ad uso abitativo, il quale prevede la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia, tra gli altri, al fine di favorire la realizzazione di accordi tra le parti interessate che stabiliscano particolari condizioni contrattuali per la locazione, di cui al 3° comma del medesimo articolo, di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente per le aliquote dell’I.C.I. in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
  • Visto il regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione n° 238 del 21/12/98 e successive modificazioni, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta ai fabbricati concessi in uso gratuito in determinate circostanze e nel quale si considera parte integrante dell’abitazione principale non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto;
  • Visto l’art.6  comma 1 e l’art. 8 comma 3 del D.legisl n° 504 sopra citato così come modificati dal comma 156 dell’art. 1 della L. n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede la competenza del Consiglio comunale nel deliberare le aliquote e detrazioni dell’imposta;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2008 il gettito complessivo previsto per l’ICI  è almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, depurato dalle entrate straordinarie derivanti dal recupero dell'evasione;

Per quel che concerne l'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

  • Visto l’art. 1 del D. legisl. 28/9/98  n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, al 1° comma, è istituita a decorrere dal 1/1/99 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • Visto il 3° comma del suddetto articolo, come modificato dal comma 142, lettera a), dell’art. 1 della L. n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede che “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;
  • Visto la deliberazione consiliare n° 12 del 5/2/2007 avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’I.R.Pe.F. – Approvazione” con la quale è stata stabilita l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 2007;

Per quel che concerne l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni

  • Visto il capo I del D. legisl. 15/11/93 n° 507 il quale, tra l’altro, istituisce e disciplina l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, determinando le tariffe dell’imposta e del diritto per le varie fattispecie imponibili;
  • Visto il 10° comma dell’art. 11 della L. 27/12/97 n° 449 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale consente agli enti locali di aumentare nella misura massima del 20% l’imposta e il diritto di cui sopra e fino ad un massimo del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;
  • Vista la deliberazione del Consiglio comunale n°49 del 23/2/1999, esecutiva, con la quale sono state aumentate le imposte ed il diritto suddetti del 15% (quindici per cento) a partire dal 1° gennaio 1999;
  • Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 stabilisce l'aumento delle tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n°507/1993 a decorrere dal 1/3/2001;
  • Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 51 del 2/3/2004 con la quale sono stati aumentati l’imposta ed il diritto in oggetto a partire dall’anno 2004;

Per quel che concerne il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)

  • Visto l’art. 63, 1° comma, del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 che concede la possibilità ai comuni di prevedere, con regolamento, che l’occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e quant’altro ivi previsto, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - C.O.S.A.P.), escludendo l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • Visto l’art. 63, 2° comma, dello stesso Decreto che detta le disposizioni generali per tale canone;
  • Vista, altresì, la L. 23/12/1999 n°488, che all’art. 18, ha disposto la modifica del suddetto art. 63;
  • Viste la Deliberazioni del Consiglio comunale n°236 del 21/12/1998 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P., e successive modifiche ed integrazioni;
  • Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 85 del 26/2/2002, esecutiva, con la quale sono state riordinate per l'anno 2002 le tariffe per le varie fattispecie di occupazione in occasione dell'adozione dell'euro;
  • Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 72 del 20/2/2003, esecutiva, con la quale sono state approvate per l'anno 2003 le tariffe per le varie fattispecie di occupazione;
  • Viste le successive Deliberazioni della Giunta comunale n° 52 del 2/3/2004,  n° 72 del 4/3/2005,  n° 272 del 19/12/2005, n° 43 del 8/3/2007, esecutive, con le quali sono state apportati aggiornamenti marginali alle tariffe del 2003 in conseguenza di modifiche regolamentari.

Considerate le valutazioni effettuate in sede di bilancio di previsione;

Stabilito, quindi, sulla base delle indicazioni di politica di bilancio fissate dalla Giunta, di mantenere invariate rispetto all’anno 2007 le aliquote e le tariffe delle entrate oggetto del presente provvedimento, ad eccezione delle tariffe del C.O.S.A.P., sostanzialmente invariate dall’anno 2003;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n° 296  del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Entrate, Dr. Giovanni Lozzi, allegato all’originale della presente;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato all’originale della presente;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. 35 Consiglieri;

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli - n. 24  (Berti R., Mazzieri, Franceschi, Fantacci, Guiducci, Venturi, Vannucchi, Gonfiantini,
Bartoli, Mariani, Baldi, Colombo, Giampaoli, Ferretti, Bernocchi, Soldati, Ghelardini, Vettori, Lattari, Berti L., Amerini, Niccolai, Billero, Betti)  

Voti contrari - n. 8 (Bartolomei, Petruzzelli, Capecchi A., Semplici, Tomasi, Barbarito, Cipolla, Zuccherini)

Astenuti - n. 3 (Capecchi G., Fusari, Lombardi)

D E L I B E R A

1) Per quel che concerne l'Imposta comunale sugli immobili:

- di stabilire, per l'anno 2008, con riferimento all’Imposta comunale sugli immobili:
a)     l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato si applica l’aliquota del 7 per mille;
b)     l’aliquota nella misura ridotta del  5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, a condizione che sia classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, che non sia locata, ma utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.;
e) l’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi dell’art. 8 del D. legisl. 504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici – cioè immobili tutelati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. N°490/1999) e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del Comune come ‘A’ - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
f) l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

- di stabilire che la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale è fissata in 104 Euro;

- di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 130 Euro, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo non sia superiore a 8700 euro;

-  di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 258 Euro, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e, congiuntamente, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a 10.000 euro;

-  di stabilire che per godere della maggiore agevolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4  i contribuenti interessati dovranno ottenere e conservare un’attestazione I.S.E.E. con scadenza di validità non inferiore al 31/12/2008.

2) Per quel che concerne l'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

  • di confermare, per l’anno 2008, quanto stabilito dal Consiglio Comunale con atto n°12 del 5/2/2007 avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’I.R.Pe.F. – Approvazione” con la quale è stata stabilita l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 2007;

3) Per quel che concerne l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni:

  • di confermare, per l’anno 2008, le tariffe dell'imposta e del diritto di cui sopra vigenti nel 2007;

4) Per quel che concerne il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)

  • di aumentare, a partire dall'anno 2008, le tariffe base per le occupazioni sia temporanee che permanenti del suolo espresse sia in metri quadrati che metri lineari, le tariffe per casi particolari di occupazione e le tariffe minime applicabili, rispetto alle tariffe vigenti nel 2007;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione: - Dr. Giovanni Lozzi – Dirigente Servizio Entrate
- Dr. Franco Ancillotti – Direttore Area Risorse



Servizio Entrate:
Via XXVII Aprile, 17 • Pistoia
Tel. 0573371730 • Fax 0573371704
utenti.entrate@comune.pistoia.it

Dirigente:
Dr. Giovanni Lozzi

Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con prolungamento il mercoledì fino alle ore 13,00.
Il martedì ed il giovedì aperto anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.


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