Azienda USL 3 – Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese

Società della Salute Pistoiese
SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

STATUTO

INDICE PER ARTICOLO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
art. 2 – Finalità e funzioni
art. 3 – Statuto
art. 4 – Regolamenti
art. 5 – Albo
art. 6 – Durata, recesso e scioglimento
art. 7 – Rapporti con gli Enti aderenti

TITOLO II
ORDINAMENTO

CAPO I – GLI ORGANI

art. 8 – Organi
art. 9 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

CAPO II – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 10 – Composizione e quote di partecipazione
art. 11 – Sedute
art. 12 – Attribuzioni
art. 13 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

art. 14 – Giunta Esecutiva
art. 15 – Attribuzioni
art. 16 – Adunanze e deliberazioni

CAPO IV – IL PRESIDENTE

art. 17 – Presidente
art. 18 – Attribuzioni
art. 19 – Durata, cessazione e revoca

CAPO V – IL DIRETTORE

art. 20 – Direttore
art. 21 – Attribuzioni
art. 22 – Staff di direzione

CAPO VI – IL COLLEGIO SINDACALE

art. 23 – Collegio Sindacale

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 24 – Principi e criteri direttivi
art. 25 – Personale

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

CAPO I – LA PROGRAMMAZIONE

art. 26 – Indirizzi generali e governo della domanda
art. 27 – Piano Integrato di Salute
art. 28 – Convenzioni e collaborazioni

CAPO II – LE FINANZE, LA CONTABILITA’ E IL PATRIMONIO

art. 29 – Finanziamento
art. 30 – Patrimonio
art. 31 – Contabilità e controllo di gestione
art. 32 – Servizio di tesoreria

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E ACCESSO

art. 33 – Carta dei Servizi
art. 34 – Carta dei Diritti di Cittadinanza
art. 35 – Ufficio Relazioni con il Pubblico
art. 36 – Trasparenza, pubblicità e accesso agli atti
art. 37 – Forme di partecipazione
art. 38 – Consulta del Terzo Settore
art. 39 – Comitato di Partecipazione
art. 40 – Relazioni sindacali

TITOLO VI
NORME FINALI

art. 41 – Disposizioni finali
art. 42 – Entrata in vigore


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. Fra l’Azienda USL 3 di Pistoia e i Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, sottoscrittori della convenzione costitutiva, è istituita nella forma di consorzio pubblico, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e ai sensi del Capo III bis della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, la “Società della Salute Pistoiese”, per brevità denominata anche “SdS Pistoiese”.
2. La SdS Pistoiese è la struttura organizzativa dei soggetti associati, dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia patrimoniale e gestionale, per l’esercizio integrato e associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie e sanitarie territoriali di loro competenza, nonché per l’organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria pistoiese, secondo quanto stabilito nella Convenzione.
3. La SdS Pistoiese ha sede legale e amministrativa in Pistoia, Viale Matteotti, n° 35, salvo diverse successive determinazioni dell’Assemblea dei Soci. Essa può istituire sedi secondarie con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

ART. 2 – FINALITA’ E FUNZIONI
1. Fine istituzionale della SdS Pistoiese è la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS Pistoiese, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute (d’ora in poi anche “PIS”).
2. La SdS Pistoiese, oltre a perseguire, attraverso il governo unitario delle risorse, l’obiettivo dell’efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, e sanitarie territoriali, è diretta a realizzare, in una logica universalista e attraverso la ricognizione dei bisogni socio-sanitari emergenti nei vari territori, gli obiettivi di governo della domanda e di controllo e certezza dei costi nonché di accessibilità, affidabilità, appropriatezza, efficacia, efficienza, equità, flessibilità, innovazione, integrazione, pari opportunità, personalizzazione, qualità, tempestività, trasparenza, tutela, umanizzazione, così come specificati dalla Carta dei Diritti di Cittadinanza della Zona Pistoiese. A tal fine la SdS Pistoiese provvede, a partire dalla sua costituzione a:

  • sviluppare, nell’ambito della medicina generale, modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull’approccio proattivo;
  • analizzare i consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento;
  • coordinare le funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l’integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali;
  • assicurare le modalità di integrazione con le attività del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL 3;
  • definire appositi accordi con i medici di medicina generale finalizzati a incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure e a favorire comunque l’integrazione tra l’offerta sociale e quella sanitaria territoriale nonché la capacità di analisi del bisogno e di governo della domanda;
  • concordare con la Provincia di Pistoia le modalità di integrazione delle proprie attività con quelle dell’Osservatorio Sociale Provinciale per le funzioni sue proprie e in particolare per le attività di analisi, monitoraggio e raccolta delle informazioni necessarie alla programmazione e al governo della salute nonché per l’integrazione con gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate come previsto dalla legislazione in materia;
  • assicurare il coinvolgimento diretto delle comunità locali nei compiti di indirizzo, programmazione e governo di propria competenza, intrattenendo rapporti di consultazione periodica, in particolare sugli atti programmatici fondamentali, con i Consigli Comunali dei Comuni consorziati, con le organizzazioni di cittadinanza attiva presenti nel territorio, con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore operanti in campo sociale e sanitario nonché con la cittadinanza anche attraverso forme di coinvolgimento diretto;
  • assicurare la presenza di propri uffici distaccati per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le necessità e in accordo con le diverse amministrazioni, nei territori degli Enti Locali consorziati.

3. La gestione dei servizi sanitari territoriali rimane attribuita alle strutture organizzative dell’Azienda USL ai sensi dell’art. 71-bis comma 4 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

ART. 3 – STATUTO
1. La SdS Pistoiese determina il proprio ordinamento fondamentale nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi consortili.
2. Lo Statuto è adottato e modificato con le procedure di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché in riferimento alle normative regionali in vigore.

ART. 4 – REGOLAMENTI
1. La SdS Pistoiese, per il perseguimento dei propri obiettivi e al fine di garantire certezza del diritto e parità di condizioni a tutti i cittadini, opera attraverso l’emanazione di regolamenti per materie omogenee, con particolare riferimento ai regolamenti di accesso ai servizi e di organizzazione interna.
2. Al fine di garantire l’effettività del diritto di controllo e partecipazione da parte dei singoli enti consorziati, le proposte definitive di ogni nuovo regolamento o di modifica di regolamenti esistenti, devono essere trasmesse ai Consigli comunali degli enti consorziati almeno trenta giorni prima dell’adozione dei regolamenti da parte dell’Assemblea, unitamente ad avviso di trasmissione del regolamento da affiggere all’Albo degli enti consorziati e a quello della SdS Pistoiese per almeno quindici giorni; copia dell’avviso con referto di avvenuta pubblicazione sarà restituito alla SdS Pistoiese. In tale periodo di trenta giorni le proposte di regolamento sono messe a disposizione dei Consiglieri comunali e del Comitato di Partecipazione, che possono far pervenire alla SdS Pistoiese osservazioni scritte, di cui la SdS Pistoiese dovrà tenere motivatamente conto in sede di approvazione.

ART. 5 – ALBO
1. Nella sede legale della SdS Pistoiese, in luogo facilmente accessibile al pubblico e privo di barriere architettoniche, è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento a tale adempimento.

ART. 6 – DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO
1. Giusto quanto previsto dalla convenzione costitutiva della SdS Pistoiese, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata del Consorzio è stabilita a tempo indeterminato; le modalità di recesso sono disciplinate nella Convenzione.
2. Lo scioglimento del Consorzio avviene:

  • con deliberazione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata pari ai due terzi delle quote consortili;
  • per recesso di tanti Comuni che facciano venir meno i limiti minimi fissati dal comma 5 dell’art. 71 quater della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

3. Nel caso di cui alla precedente lett. b), la SdS Pistoiese ha sei mesi di tempo per ricostituire, mediante nuove adesioni, i limiti di cui al sopra citato comma 5; ove i limiti non possano essere ricostituiti, il Presidente comunica tale impossibilità alla Regione Toscana per la nomina di un Commissario liquidatore.

ART. 7 – RAPPORTI CON GLI ENTI ADERENTI
1. La SdS Pistoiese uniforma la propria programmazione e la conseguente attività agli indirizzi e ai programmi degli enti aderenti, stabiliti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli atti fondamentali della Società previsti nella Convezione sono trasmessi agli enti consorziati entro trenta giorni dalla data di approvazione.
3. E’ comunque necessario acquisire il preventivo parere dei Consigli degli Enti Locali partecipanti per l’approvazione dei seguenti atti fondamentali:

  • Piano Integrato di Salute;
  • Bilancio annuale e pluriennale, bilancio di esercizio nonché Relazione annuale sullo stato di salute;
  • ogni altro atto di programmazione che preveda l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla SdS Pistoiese e che non sia mera esecuzione di quanto già previsto in bilancio.

4. Per la proposta del PIS, il parere preventivo di cui al comma precedente deve essere acquisito anche da parte dei Consigli comunali degli enti non aderenti al Consorzio e dal Comitato di Partecipazione di cui all’art. 39 del presente Statuto.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi, le proposte, corredate dei relativi atti da approvare, sono trasmesse agli Enti Locali e al Comitato di Partecipazione per l’espressione del parere entro trenta giorni dalla data di ricezione. Nel caso di scadenza del termine senza che i Consigli Comunali o il Comitato di Partecipazione abbiano formulato rilievi sulla proposta, il parere si intende favorevole. E’ onere della SdS Pistoiese accertare l’avvenuta scadenza del termine o acquisire le deliberazioni prima di procedere all’approvazione degli atti.
6. Le proposte di Bilancio di previsione e di PIS, al fine di poter essere approvate entro il 30 novembre di ogni anno, sono trasmesse ai Consigli Comunali e al Comitato di Partecipazione, per il parere preventivo, entro il 30 settembre di ogni anno. L’Assemblea dei Soci è tenuta a esaminare i pareri pervenuti e a tenerne motivatamente conto nell’approvazione degli atti di programmazione.
7. La SdS Pistoiese rende possibile la vigilanza degli enti associati anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
8. L’informazione si attua attraverso la pubblicazione integrale di tutti gli atti emanati dagli organi consortili sul sito internet della SdS Pistoiese.
9. Tutte le comunicazioni inerenti l’attività consortile (trasmissione di atti, informazioni, convocazioni, richieste di dati e notizie e simili) avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica e il relativo strumento della conferma di lettura. A tal fine, ciascun ente sottoscrittore comunica gli indirizzi telematici cui inviare le e-mail in rapporto alla materia trattata.
10. La SdS Pistoiese è tenuta inoltre alla redazione del Bilancio Sociale e alla sua adeguata divulgazione sia presso gli organi della partecipazione che presso l’intera cittadinanza.

TITOLO II
ORDINAMENTO

CAPO I – GLI ORGANI

ART. 8 – ORGANI
1. Sono organi della Società della Salute Pistoiese:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) La Giunta Esecutiva;

c) Il Presidente;

d) Il Direttore;

e) Il Collegio Sindacale.

ART. 9 – PREROGATIVE E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
1. Ai componenti degli organi consortili non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito dalla legge per il Direttore e per il Collegio Sindacale. Sono tuttavia a carico della SdS Pistoiese gli oneri relativi alle assicurazioni per responsabilità civili.
2. Agli amministratori del consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi e rimborsi spese si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali nonché quelle previste dalla normativa sanitaria di settore ove applicabile.
4. Gli organi devono essere completamente rinnovati ogni qualvolta vi sia il rinnovo contemporaneo di almeno la metà dei consigli dei Comuni facenti parte del Consorzio calcolata in base alle quote di partecipazione. In tal caso gli organi stessi sono rinnovati entro 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative e, in tale periodo, i soggetti in carica agiscono in regime di proroga.
5. Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.
6. Nel caso di elezioni amministrative riguardanti uno o più comuni partecipanti, questi rinnovano i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative. Fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica i precedenti con pieni poteri.
7. L’Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva funzionano regolarmente anche nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri senza alcuna variazione relativa ai quorum costitutivi e deliberativi.
8. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale con conseguente nomina del commissario, quest’ultimo rappresenta il Sindaco del Comune in seno alla SdS Pistoiese.
9. I membri degli organi sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
10. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei Soci.
11. Gli organi collegiali possono essere costituiti qualora sia pervenuta alla sede amministrativa del Consorzio l’indicazione dei nominativi di almeno tre quarti dei comuni facenti parte del Consorzio.
12. Le cause di incompatibilità e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

CAPO II – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 – COMPOSIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. L’Assemblea dei Soci è composta dal Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia e dal Sindaco o da un componente della Giunta di ciascun Comune aderente.
Qualora all’assemblea partecipi un componente della Giunta questi deve essere munito di apposita delega rilasciata dal Sindaco. La delega a rappresentare l’ente in seno all’Assemblea deve essere conferita per scritto e può essere a carattere generale o per singola seduta assembleare. Il delegante può sempre presenziare al posto del delegato anche in caso di delega rilasciata a carattere generale. Il delegato non può comunque essere eletto alla carica di Presidente, Vice Presidente o componente della Giunta Esecutiva. E’ esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti interni o esterni all’Assemblea dei Soci.
2. Ai fini del quorum funzionale, per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si fa riferimento alle quote di partecipazione che, in base a quanto stabilito nella Convenzione, risultano così suddivise:

  • 66/99 Enti locali partecipanti
  • 33/99 Azienda USL 3.

3. Ogni rappresentante esprime il proprio voto con peso pari alla quota di partecipazione dell’ente come stabilito in convenzione.

ART. 11 – SEDUTE
1. La prima seduta di insediamento dell’Assemblea dei Soci è convocata dal Sindaco del Comune di Pistoia entro 10 giorni dalla firma della Convenzione e deve tenersi entro il termine di 15 giorni dalla convocazione. Si considera prima seduta dell’Assemblea quella che si tiene immediatamente dopo la costituzione della SdS Pistoiese e, in seguito, l’Assemblea che si costituisce a seguito di tornata elettorale che comporti il rinnovo delle amministrazioni di almeno la metà dei Comuni aderenti, calcolata in base alle quote di partecipazione.
2. Nella prima seduta, l’Assemblea dei Soci accerta la propria regolare costituzione e nomina, al proprio interno e con votazione congiunta o separata, il Presidente e la Giunta Esecutiva.
3. La presidenza della seduta è immediatamente assunta dal Presidente eletto una volta proclamata l’elezione dello stesso.
4. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente della SdS Pistoiese con comunicazione indicante l'ordine del giorno, trasmessa almeno dieci giorni liberi prima della data prevista per la riunione, di norma a mezzo posta elettronica.
5. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea sono pubblicati, a cura del Presidente, nell’albo della SdS e sono portati a conoscenza del pubblico con mezzi idonei indicati dal regolamento.
6. Le sedute di carattere straordinario e urgente possono essere convocate con un preavviso ridotto a quattro giorni liberi, dandone informazione anche a mezzo telefono oltre che in forma elettronica.
7. L’Assemblea dei Soci adotta, nel rispetto delle previsioni statutarie, un regolamento di funzionamento entro quattro mesi dal proprio insediamento.

ART. 12 – ATTRIBUZIONI
1. L’attività dell’Assemblea dei Soci è collegiale.
2. L’Assemblea dei Soci esercita la funzione di indirizzo generale e di controllo del Consorzio; ha competenza esclusiva sui seguenti atti di governo:

  • il Piano Integrato di Salute e gli indirizzi per la sua predisposizione;
  • la Relazione annuale sullo stato di salute;
  • i contratti di servizio con gli enti aderenti;
  • il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
  • le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • l’assunzione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni immobiliari nonché quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione, le disposizioni relative al patrimonio consortile;
  • l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva e del Presidente;
  • la nomina del Collegio sindacale;
  • la nomina dei membri del Comitato di Partecipazione;
  • le proposte agli enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della Convenzione;
  • l’approvazione dei regolamenti;
  • la determinazione dei criteri generali per la formulazione dei regolamenti di competenza della Giunta Esecutiva;
  • le attribuzioni previste in altri articoli del presente Statuto e della Convenzione;
  • l’esercizio di tutte le funzioni che le norme del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove applicabili, attribuiscono al Consiglio comunale.

3. Ove alla SdS Pistoiese non aderiscano tutti i Comuni della zona-distretto, l’Assemblea dei Soci, per l’approvazione del Piano Integrato di Salute, è integrata dai Sindaci dei Comuni che non hanno aderito. In tal caso per l’approvazione del Piano Integrato di Salute è richiesta, oltre alla maggioranza qualificata delle quote degli aderenti, come previsto al comma 4) dell’art. 71 sexies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, anche la maggioranza della metà più uno di tutti i Comuni facenti parte della zona distretto.

ART. 13 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI
1. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 delle quote costituenti il Consorzio e la contestuale presenza di almeno la metà più uno degli enti costituenti il Consorzio.
2. Le deliberazioni, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento di funzionamento, sono validamente adottate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza delle quote degli enti presenti.
3. Nessuna deliberazione può essere validamente assunta senza la presenza del Direttore Generale dell’Azienda USL 3 o di chi legittimamente lo sostituisce e senza il voto favorevole di almeno cinque degli Enti Locali partecipanti alla Società. In caso di assenza continuativa del Direttore Generale o di chi legittimamente lo sostituisce per due sedute consecutive, le deliberazioni saranno comunque validamente assunte.
4. Per l’approvazione dello scioglimento anticipato del Consorzio e per l’adozione di modifiche allo Statuto, è richiesta la maggioranza qualificata pari ai 2/3 delle quote e di 2/3 degli enti aderenti al Consorzio.
5. Per l’approvazione del bilancio ed eventuali variazioni che non siano conformi alle assegnazioni disposte da ciascun ente partecipante e che incidono sui bilanci degli enti medesimi è richiesta la maggioranza qualificata superiore a 2/3 delle quote.
6. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni il cui dispositivo consista in un giudizio o apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona.
7. Le sedute dell’Assemblea dei Soci sono pubbliche; a esse interviene il Direttore, senza diritto di voto, che ne assicura la verbalizzazione.
8. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al Consorzio, per l’esame di particolari materie o questioni.
9. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono immediatamente esecutive, sono affisse all’Albo della SdS Pistoiese per quindici giorni e raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.
10. All’assemblea dei soci partecipano altresì, senza diritto di voto, i presidenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore.
11. Per il coordinamento con le funzioni di cui all’art. 13 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, all’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, è invitato il Presidente della Provincia, al quale deve essere inviato l’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini previsti per la convocazione della stessa.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.
13. Gli atti formali dell’Assemblea sono trasmessi, per conoscenza e per i successivi atti di competenza, agli Enti aderenti al consorzio

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 14 – GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva è l’organo di amministrazione del Consorzio con funzioni di indirizzo per l’esercizio dell’attività di gestione, in attuazione degli indirizzi dell’Assemblea dei Soci, e con funzioni propositive e di impulso nei confronti dell’Assemblea dei Soci stessa.
2. La Giunta Esecutiva si compone di 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva: il Presidente dell’Assemblea dei Soci, che svolge anche le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva, e il Direttore Generale dell’Azienda USL 3.
3. I componenti della Giunta Esecutiva che non sono membri di diritto sono eletti a scrutinio palese dall’Assemblea dei Soci al proprio interno, con voto disgiunto per ogni A.D.O., e durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ricoperto presso il Comune di appartenenza. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età. Ove, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti eletti della Giunta, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per ricostituire la completezza della Giunta Esecutiva entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione.
4. All’interno della Giunta dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentate per ciascuna Area Distrettuale Omogenea così come definite nell’organizzazione dell’Azienda USL 3.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI
1. La Giunta Esecutiva, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’Assemblea dei Soci, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi consortili.
2. Nell’ambito dell’attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell’Assemblea dei Soci, la Giunta Esecutiva adotta gli atti, formalmente redatti e istruiti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nelle materie di sua competenza.
3. La Giunta Esecutiva approva tutti gli atti che, a norma del presente Statuto, non siano riservati alla competenza del Presidente, dell’Assemblea dei Soci, del Direttore o della struttura gestionale.
4. In particolare la Giunta Esecutiva:

  • approva i programmi esecutivi, i progetti e, in generale, gli atti di indirizzo per la gestione;
  • propone la nomina del Direttore della SdS Pistoiese;
  • adotta, in via di urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei Soci nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
  • presenta annualmente, entro il mese di Giugno, una relazione sull’attività del Consorzio e la trasmette all’Assemblea dei Soci e agli enti consorziati.

ART. 16 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1. L’attività della Giunta Esecutiva è collegiale: le deliberazioni sono validamente assunte con la partecipazione della maggioranza dei componenti e se approvate dalla maggioranza dei presenti.
2. Nessuna deliberazione può essere validamente assunta senza la presenza del Direttore Generale dell’Azienda USL 3 e senza il voto favorevole di almeno due dei rappresentanti degli Enti Locali partecipanti al Consorzio. In caso di assenza continuativa del Direttore Generale o di chi legittimamente lo sostituisce per due sedute consecutive, le deliberazioni saranno comunque validamente assunte.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero a richiesta di uno dei suoi membri o del Direttore. La convocazione può essere effettuata mediante utilizzo della posta elettronica.
4. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche; a esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore che ne assicura la verbalizzazione.
5. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al Consorzio, per l’esame di particolari materie o questioni.
6. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono immediatamente esecutive, sono affisse all’Albo della SdS Pistoiese per quindici giorni e raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

ART. 17 – PRESIDENTE
1. Il Presidente della SdS Pistoiese è eletto dall’Assemblea dei Soci nella prima seduta tra i propri componenti. L’elezione è valida se l’eletto ha conseguito un numero voti pari ad almeno il 60 % della quota attribuita agli Enti Locali nel Consorzio. Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è anche Presidente della Giunta Esecutiva.
2. La durata in carica del Presidente coincide con quella dell’Assemblea dei Soci. In tutti i casi di scioglimento del Consiglio del Comune rappresentato dal Presidente, questi cessa dalla carica alla data dello svolgimento delle relative elezioni; l’Assemblea dei Soci procede all’elezione del nuovo Presidente secondo quanto stabilito al precedente comma.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI
1. Il Presidente è il garante degli istituti di partecipazione. Promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con i cittadini, la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella SdS Pistoiese ai sensi del successivo Titolo V, al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione nelle scelte da effettuare.
2. Il Presidente della SdS Pistoiese esercita le seguenti attribuzioni:

  • ha la rappresentanza legale del Consorzio mentre la rappresentanza in giudizio compete al Direttore;
  • nomina un Vice Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest’ultimo
  • convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, stabilisce l’ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci e dalla Giunta Esecutiva vigilando sulla loro esecuzione;
  • firma i verbali di deliberazione dell’Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;
  • nomina, con l’osservanza del procedimento stabilito dalla legge, il Direttore;
  • sovrintende e vigila sull’attività complessiva del Consorzio e sull’andamento degli uffici e dei servizi, promuovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
  • compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dalla Convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;
  • vigila sull’osservanza da parte della Giunta Esecutiva degli indirizzi dell’Assemblea dei Soci per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione della Società;
  • intrattiene rapporti di consultazione con gli organismi del terzo settore coinvolti in campo socio-sanitario e di concertazione con le organizzazioni sindacali sugli atti di indirizzo e di programmazione.

3. Il Presidente assicura il collegamento tra l’Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, coordinando l’attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di attuazione e gestione e garantendo l’unità delle attività del Consorzio.

ART. 19 – DURATA CESSAZIONE E REVOCA
1. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ricoperto presso il Comune di appartenenza al momento della nomina. La cessazione anticipata dalle funzioni si ha per impedimento permanente o dimissioni. In tali evenienze il Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Sindaco del Comune dove ha sede la SdS Pistoiese, deve convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
2. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo numerico dei componenti dell’Assemblea, che rappresenti almeno un terzo delle quote di partecipazione. La revoca è obbligatoriamente esaminata dall’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della proposta e può essere disposta con voto palese e con la maggioranza numerica di almeno i due terzi dei componenti che rappresenti almeno due terzi delle quote di partecipazione.
3. Il Presidente dura in carica fino all’elezione del nuovo Presidente nel caso di rinnovo delle amministrazioni di almeno la metà dei Comuni aderenti calcolata in base alle quote di partecipazione. Non ci sono limiti alla rielezione del Presidente uscente.

CAPO V – IL DIRETTORE

ART. 20 – DIRETTORE

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Presidente con l’osservanza delle formalità e previo accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge. La nomina, in ogni caso, deve essere preceduta da procedura di selezione a evidenza pubblica. Qualunque cittadino ritenga di avere i requisiti per la nomina a Direttore può presentare la propria candidatura in forma scritta e sottoporla al vaglio del Presidente secondo le modalità che saranno rese pubbliche insieme al trattamento economico previsto.
Le motivazioni alla base della scelta del nominato sono rese dal Presidente in forma scritta e pubblicizzate, insieme al curriculum del nominato, in modo adeguato.
2. L’incarico di Direttore è regolato da un contratto di diritto privato e il trattamento economico è determinato con il provvedimento di nomina entro il limite stabilito dalla legge. La durata dell’incarico non può eccedere quella del Presidente.
3. Il Direttore è l’organo che sovrintende e coordina l’attività di gestione; egli svolge le proprie funzioni con autonomia e responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Direttore rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Consorzio.
4. Il Direttore è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al responsabile di zona e ai dirigenti competenti in materia.
5. Il Regolamento di organizzazione disciplina funzioni, modalità di revoca, valutazione dei risultati e quanto altro non disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dalla Convenzione.

ART. 21 – ATTRIBUZIONI
1. Il Direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dalla Giunta Esecutiva per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Direttore si avvale di uno staff di direzione, nonché di tutti i servizi operativi trasferiti e di quelli di supporto messi a disposizione dagli enti consorziati, in base a quanto stabilito dalla Convezione.
3. Il Direttore opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi del Piano Integrato di Salute, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse del Consorzio.
4. Al Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, elaborazione dei piani, programmi e indirizzi operativi, controllo, negoziazione e autorizzazione dei budget delle strutture organizzative, nonché la responsabilità dell’attuazione dei provvedimenti assunti dalla SdS Pistoiese.
5. Il Direttore adotta i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva e gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa anche in caso di assenza, impedimento o inerzia dei dirigenti; dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane proprie e/o assegnate, strumentali e di controllo. Ha la rappresentanza in giudizio del Consorzio, sia come attore che come convenuto; assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
6. Oltre alle competenze attribuite dalla legge, a tale organo compete:

  • governare l’istruttoria e vigilare sulla corretta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;
  • redigere, per quanto di competenza, la proposta di Relazione annuale sullo stato di salute da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • sovrintendere e coordinare le funzioni dei dirigenti, con poteri di sostituzione in caso di loro inerzia;
  • organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
  • adottare i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
  • gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato al Consorzio.

7. Il Direttore esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dalla Giunta Esecutiva.

ART. 22 – STAFF DI DIREZIONE
1. Il Direttore, per lo svolgimento dei propri compiti, è coadiuvato da uno staff di direzione che, con riferimento all’attività gestionale del Consorzio, assicura il collegamento tra le strutture del Consorzio e le strutture interessate degli enti aderenti.
2. Lo staff di direzione è nominato dal Direttore tenendo conto delle professionalità esistenti.
3. Il Direttore disciplina le modalità per il più efficace funzionamento dello staff.
4. Allo Staff di Direzione vengono affidate le funzioni previste per la Segreteria Tecnica di zona di cui all’art. 38 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41.

CAPO VI – IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 –COLLEGIO SINDACALE
1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un collegio di tre sindaci revisori di cui uno designato dal Direttore Generale dell’Azienda USL 3.
2. Per le modalità di elezione e la durata in carica si applica la normativa prevista per le amministrazioni comunali. Le funzioni di Presidente del collegio sindacale sono attribuite al componente, non di nomina del Direttore Generale dell’Azienda USL 3, che in sede di elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L’attività dei sindaci revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.
5. Nell’esercizio delle funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti e ai documenti del Consorzio e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti all’Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio, può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
7. Il compenso dei membri del collegio è determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina.
8. Non si procede alla nomina del collegio sindacale qualora ciò non sia obbligatorio.

TITOLO III
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1. L’organizzazione interna degli uffici, le procedure di assunzione del personale, i requisiti di accesso all’impiego, le modalità di affidamento di incarichi esterni, l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali integrati, sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro di riferimento.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, quali regolamenti di organizzazione interna, sono approvati dalla Giunta Esecutiva, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dall’Assemblea dei Soci. I criteri direttivi possono essere modificati in ogni tempo dall’Assemblea e devono obbligatoriamente essere riformulati dall’Assemblea rinnovata ai sensi del comma 1 del precedente art. 11, entro novanta giorni dalla data della prima seduta dell’Assemblea stessa. La mancata approvazione dei criteri da parte dell’Assemblea impedisce l’approvazione dei regolamenti o la modifica di quelli esistenti.
3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di professionalità e responsabilità.
4. La struttura e la dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionate in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla SdS Pistoiese e alle relative disponibilità finanziarie. In ogni caso l’organizzazione persegue l’esigenza di evitare inutili duplicazioni fra le strutture della SdS Pistoiese e quelle degli enti consorziati.
5. Le attività degli uffici, il rispetto delle direttive, gli obiettivi prefissati sono sottoposti a valutazione con cadenza periodica secondo metodologie e standard di comprovato valore scientifico. I criteri, i metodi e i risultati delle attività di valutazione sono adeguatamente pubblicizzati.
6. Il consorzio adotta il principio della completa informatizzazione dei procedimenti e si dota di un sistema informativo finalizzato alla conservazione digitale delle informazioni relative alla spesa, ai cittadini, alle prestazioni erogate in coerenza con quanto previsto dall’art. 41 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41.

ART. 25 – PERSONALE
1. Il personale della Società è inizialmente costituito dai dipendenti degli enti associati messi a disposizione attraverso gli istituti contrattuali regolati dalle norme vigenti. I dipendenti sono posti alle dipendenze funzionali del Consorzio.
2. Il personale della SdS Pistoiese è comunque assunto o utilizzato nei limiti dei posti previsti e vacanti nella dotazione organica approvata dalla Giunta Esecutiva.
3. Il rapporto di lavoro e il conseguente trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico individuato dalla legislazione vigente.
4. La SdS Pistoiese, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi di alte professionalità secondo le vigenti disposizioni nonché del personale e degli uffici di supporto degli enti associati, con le modalità previste dalla Convenzione.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

CAPO I – LA PROGRAMMAZIONE

ART. 26 – INDIRIZZI GENERALI E GOVERNO DELLA DOMANDA
1. L’azione della SdS Pistoiese si esplica attraverso l’attività di programmazione degli interventi, basata su un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza sul territorio di competenza, in modo da ottimizzare il governo della domanda e dell’offerta dei servizi, secondo quanto indicato al successivo art. 36.
2. L’analisi e il governo della domanda costituiscono la base per l’individuazione degli obiettivi, delle scelte e delle azioni che trovano adeguato sviluppo nel Piano Integrato di Salute e negli altri strumenti della programmazione generale, anche di carattere finanziario.
3. La SdS Pistoiese esercita il governo dei servizi sociali, sanitari e socio sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio con le modalità previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 71 ter della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

ART. 27 – PIANO INTEGRATO DI SALUTE
1. Il Piano Integrato di Salute è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto, redatto sulla base del Profilo di Salute e delle linee guida predisposte dalla Regione.
2. Il Profilo di Salute è redatto con la collaborazione dell’Osservatorio Sociale Provinciale.
3. Il PIS è lo strumento principale per lo svolgimento delle funzioni di governo dell’offerta e della domanda. Esso definisce i programmi di spesa, le priorità, le finalità da perseguire, gli obiettivi di salute e di benessere che il Consorzio intende conseguire, determinandone standard qualitativi e quantitativi e attivando idonei strumenti per valutarne il raggiungimento. Stabilisce altresì i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, le soglie di accesso e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; in esso sono evidenziati tutti i mezzi finanziari di entrata sia di carattere ordinario che straordinario.
4. Il processo di predisposizione, formazione e approvazione del Piano Integrato di Salute tiene conto della programmazione e degli atti fondamentali di indirizzo espressi dalla SdS Pistoiese. E’ inoltre caratterizzato dalla più vasta partecipazione della cittadinanza e delle diverse articolazioni della società civile adeguatamente informate e coinvolte. All’interno di tale processo trovano spazio le forme di rapporto con gli altri enti pubblici interessati, le strutture produttive della sanità privata, l’integrazione istituzionale (Enti Locali) e territoriale (organizzazioni sindacali, terzo settore, IPAB, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) e le modalità di partecipazione diretta della cittadinanza, così come da apposito atto di indirizzo approvato dall’Assemblea.
5. Ai fini della predisposizione del PIS, l’Assemblea dei Soci disciplina inoltre le forme e gli impegni assunti dagli enti pubblici, nonché dalle organizzazioni che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari previsto nel PIS, nella forma di un apposito Accordo di Programma, redatto secondo le disposizioni dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui partecipa la Provincia per la parte di propria competenza.

ART. 28 – CONVENZIONI E COLLABORAZIONI
1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere a Enti Locali e ad altri soggetti pubblici non aderenti al Consorzio la propria attività e i servizi gestiti. Può, altresì, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati per l’acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e sanitario non ospedaliero, rientranti nelle proprie finalità.
2. Il Consorzio potrà avvalersi, tramite opportuni accordi, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
3. Il Consorzio, per l’espletamento di servizi determinati, promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale.
4. La SdS Pistoiese si avvale direttamente, con riguardo alle sue finalità statutarie, sulla base di un contratto di servizio e nell’ambito di quanto previsto dal PIS, delle prestazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona presenti sul territorio.

CAPO II – LE FINANZE, LA CONTABILITA’ E IL PATRIMONIO

ART. 29 – FINANZIAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 71 quaterdecies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, la Società della Salute è finanziata:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

b) dalla quota del fondo sociale regionale finalizzata a finanziare le attività individuate ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. a) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

c) dai conferimenti degli enti consorziati previsti nella Convenzione;

d) dalle risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai Comuni consorziati ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. d) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

ART. 30 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio della SdS Pistoiese è costituito:

  • da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
  • da attività finanziarie immobilizzate;
  • da crediti, debiti, titoli e altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione economica.

2. I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e dell’Azienda USL che sono funzionali allo svolgimento delle attività della SdS Pistoiese, sono concessi alla stessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del Consorzio o fino alla data dell’eventuale recesso. I rapporti saranno regolati da specifici contratti.

ART. 31 – CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE
1. In ottemperanza all’art. 71 terdecies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, la SdS Pistoiese adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali e il bilancio di esercizio, sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. La SdS Pistoiese adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell’allocazione delle risorse.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, di garantire il controllo dell’equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, di rilevare il grado di soddisfazione in relazione all’ottimizzazione del rapporto costi–benefici e al fine di perseguire livelli sempre crescenti di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità della SdS Pistoiese che, in ogni caso, dovrà basare i riscontri su una serie individuata di indicatori di produttività, tenuto conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l’esercizio del controllo di gestione, la SdS Pistoiese può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società od organismi specializzati, fermi restando i limiti previsti dalle vigenti leggi in materia di conferimento di incarichi esterni.

ART. 32 – SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, a un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria operante nel Comune ove è fissata la sede amministrativa della SdS Pistoiese.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità del Consorzio.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E ACCESSO

ART. 33 – CARTA DEI SERVIZI
1. In applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona senza alcun tipo di discriminazione, la SdS Pistoiese adotta una propria Carta dei Servizi.
2. La Carta dei Servizi è lo strumento fondamentale e di riferimento attraverso il quale si perseguono e si attuano i principi di trasparenza e partecipazione. Con la Carta dei Servizi sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i servizi vengono attuati, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utenza ha a sua disposizione.
3. Le prestazioni dei servizi, le garanzie e i controlli previsti nella Carta dei Servizi si configurano quali standard minimi di qualità che la SdS Pistoiese è impegnata a garantire in ogni caso.
4. La competenza per l’approvazione della Carta dei Servizi è dell’Assemblea dei Soci a maggioranza dei componenti, con la stessa procedura di partecipazione prevista dal precedente art. 4 comma 4 per i regolamenti.
5. La Carta dei Servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standard minimi di appropriatezza. Essa prevede gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura inoltre la piena informazione degli utenti.
6. Gli enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulle modalità, sulla qualità e sull’efficienza dei servizi erogati attivando anche forme di partecipazione della cittadinanza.
7. La Carta è sottoposta a verifiche annuali e a eventuali rafforzamenti delle garanzie.
8. Alla predisposizione e alla verifica della Carta dei Servizi partecipa attivamente il Comitato di Partecipazione.

ART. 34 – CARTA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA
1. La SdS Pistoiese adotta la Carta dei diritti di cittadinanza ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, con il coinvolgimento dei cittadini, dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.
2. La Carta contiene, tra l’altro:

  1. i principi ispiratori delle politiche per la salute;
  2. i livelli delle prestazioni disciplinati nel Piano Integrato di Salute;
  3. le modalità di accesso, partecipazione e tutela dei cittadini.

ART. 35 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (d’ora in poi “URP”) è lo strumento attraverso il quale si veicola la comunicazione verso l’esterno.
2. In particolare l’URP ha il compito di:

a) presidiare il Piano di comunicazione socio-sanitaria e i suoi aggiornamenti;

b) garantire la funzionalità e l’adeguatezza della Carta dei Servizi;

c) promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto, del Piano Integrato di Salute e delle modalità di partecipazione dei cittadini fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;

d) assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;

e) fornire chiarimenti sull’iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile ai cittadini per l’esercizio dei propri diritti.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e in particolare di quelle di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma, l’URP si avvale e attua collegamenti telematici con gli URP degli enti aderenti, nonché con le altre strutture organizzative deputate alla gestione dei servizi.

ART. 36 – TRASPARENZA, PUBBLICITA’ E ACCESSO AGLI ATTI
1. Il Consorzio informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell’ente sono pubblici e disponibili sia presso la sede del Consorzio che sul sito web dello stesso e ne viene favorita la diffusione e la conoscenza per garantire l’imparzialità della gestione.
2. I regolamenti del Consorzio devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema del digital divide cui sono sottoposte le fasce più deboli della popolazione. Ai sensi dell’art. 71 octiesdecies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, la SdS Pistoiese si dota di un sistema informativo in raccordo con il sistema informativo dell’ Azienda USL 3, dei Comuni e della Provincia e aderisce alla rete telematica regionale, adottando soluzioni tecnologiche e informative nel rispetto degli standard regionali così come indicato anche al comma 6 del precedente art. 24.
4. Il Consorzio adotta e mantiene aggiornato un Piano della comunicazione socio-sanitaria, secondo le linee guida dettate dalla Regione Toscana, che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo sull’offerta socio-sanitaria della zona-distretto “Pistoiese” con veridicità, completezza, semplicità, affidabilità e interattività, per un accesso agevole dei cittadini alle informazioni sui servizi e le attività messe in atto dai presidi socio-sanitari, dagli Enti Locali e dalle organizzazioni del terzo settore
5. Il Consorzio, in una logica di programmazione partecipata, definisce e realizza procedure aperte di definizione delle politiche, secondo il metodo della governance, attraverso forme di consultazione e concertazione sistematica, anche on line, con la cittadinanza e le organizzazioni del privato sociale, fin dalla fase di formazione degli indirizzi politici e amministrativi.
6. Ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, può accedere agli atti e ai documenti amministrativi del Consorzio e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell’ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
7. Apposito regolamento sull’accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’ente, nel rispetto dei diritti degli interessati di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e di tutela del trattamento dei dati personali. Il regolamento di cui al presente comma e i conseguenti provvedimenti attuativi determinano inoltre il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento.

ART. 37 – FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Tutta l’attività della SdS Pistoiese, con particolare riferimento all’attività di programmazione, è informata alla ricerca della massima partecipazione dei cittadini e degli operatori del settore.
2. La partecipazione si attua principalmente:

a) con una sistematica attività di comunicazione delle informazioni utili al fine di sviluppare la consapevolezza sui determinanti di salute e per l’uso appropriato dei servizi;

b) mediante la disponibilità di locali da adibire a incontri pubblici, assemblee, convegni o seminari, sui temi di competenza della SdS Pistoiese, favorendo comunque la socializzazione anche spontanea dei cittadini;

c) mediante l’organizzazione, in collaborazione con l’Azienda USL, di almeno due “Agorà della salute” all’anno, aperte alla popolazione. Le “Agorà della salute” saranno organizzate in concomitanza con la predisposizione degli atti di programmazione a carattere preventivo e in occasione del consuntivo, in modo da stimolare la partecipazione nei fondamentali momenti delle scelte programmatiche e del controllo gestionale. Sarà assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento in almeno una delle due “Agorà”;

d) con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei e che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili. In particolare, il Piano Integrato di Salute e i bilanci, integralmente e/o nei loro contenuti essenziali, sono ampiamente pubblicizzati sia in forma telematica che cartacea nonché attraverso i principali canali mediatici di informazione e comunicazione.

ART. 38 – CONSULTA DEL TERZO SETTORE
1. La Consulta del Terzo Settore è l’organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano ambedue i seguenti requisiti:

a) siano presenti in maniera rilevante sul territorio di competenza della SdS Pistoiese; per la rilevanza della presenza si farà riferimento al livello di organizzazione, di operatività, di diffusione e di radicamento sul territorio;

b) operino in campo sanitario e/o sociale; l’operatività deve essere effettiva e il campo di azione sanitario e/o sociale deve essere dimostrato e assolutamente prevalente rispetto a ogni altro ambito di intervento.

2. Le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che intendano essere rappresentate nella Consulta, dovranno rivolgere apposita istanza alla SdS Pistoiese, nei termini e con le modalità fissate dalla stessa con apposito avviso, corredata dalla documentazione tendente a dimostrare i requisiti di cui al comma precedente. Previa istruttoria dei competenti uffici della SdS Pistoiese, la Giunta Esecutiva istituisce l’elenco delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che potranno essere rappresentate nella Consulta. L’elenco costituisce l’albo ufficiale delle associazioni accreditate presso la SdS Pistoiese e sarà aggiornato in occasione della ricostituzione dell’Assemblea della SdS Pistoiese ai sensi del comma 1 del precedente art. 11.
3. Ogni Comune aderente alla SdS Pistoiese, a mezzo del proprio legale rappresentante, propone, con riferimento all’elenco deliberato dalla Giunta Esecutiva, i rappresentanti da nominare nella Consulta del Terzo Settore. La Consulta è composta da due rappresentanti per ogni Comune aderente con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti e da un rappresentante per ogni Comune aderente con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; il riferimento al numero degli abitanti è all’ultimo censimento ufficiale.
4. Sulla base delle proposte dei singoli Comuni, l’Assemblea nomina la Consulta del Terzo Settore. L’Assemblea deve tenere conto delle indicazioni dei Comuni che, tuttavia, non sono vincolanti per l’Assemblea stessa che, motivatamente, può anche discostarsi da tali indicazioni, nel superiore interesse di una effettiva rappresentatività a livello territoriale della Consulta. In mancanza di proposta da parte di uno o più Comuni, provvede direttamente l’Assemblea in sede di deliberazione di nomina.
5. Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta del Terzo Settore sono eletti al proprio interno dalla Consulta nella prima seduta della stessa.
6. La Consulta del Terzo Settore partecipa al percorso di costruzione del PIS anche attraverso l’espressione di proposte progettuali secondo le modalità definite dall’Assemblea e, comunque, deve esprimere parere sulla proposta di PIS. La Consulta è inoltre organismo di raccordo con la SdS Pistoiese per l’ottimizzazione dell’operatività sul territorio delle organizzazioni da essa rappresentate.

ART. 39 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comitato di Partecipazione è l’organismo di rappresentanza di ogni associazione, comitato, organizzazione a tutela e sostegno dell’utenza che usufruisce dei servizi e che non rientri nella fattispecie di cui all’articolo precedente.
2. Il Comitato di Partecipazione è nominato con le stesse modalità previste per la Consulta del Terzo Settore dai commi da 2 a 5 dell’articolo precedente, tenendo conto che dovranno essere comprese nell’elenco delle associazioni rappresentate nel Comitato di Partecipazione, tutte quelle associazioni che non sono ammesse nell’elenco di quelle rappresentate dalla Consulta del Terzo Settore e che non hanno rapporti convenzionali con la SdS Pistoiese per la gestione di servizi.
3. Spettano al Comitato di Partecipazione i compiti e le prerogative di cui al comma 2 dell’art. 71 undecies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.
4. Oltre alle funzioni previste dalla legge il Comitato:

  • elabora e presenta all’Assemblea dei Soci proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo generale di sua competenza;
  • può essere coinvolto attivamente nelle attività di tutela degli utenti previste dalla Carta dei Servizi;
  • viene coinvolto attivamente nella fase di costruzione del Piano Integrato di Salute;
  • può essere coinvolto attivamente nell’azione di governo della domanda, organizzando e/o partecipando a campagne di orientamento e sensibilizzazione della comunità locale;
  • può chiedere di incontrare la Giunta Esecutiva per un confronto sulle politiche in atto.

ART. 40 – LE RELAZIONI SINDACALI
1. La SdS Pistoiese riconosce nel metodo della concertazione uno strumento essenziale per il confronto con le organizzazioni dei lavoratori, le parti sociali, le rappresentanze di categoria e degli utenti, volto a un confronto aperto sulle strategie politiche e le decisioni operative.
2. La SdS Pistoiese individua le opportune forme e modalità di confronto con le rappresentanze dei medici di medicina generale e delle altre professionalità coinvolte, con rappresentanti del terzo settore, con enti e istituzioni pubbliche che operano sul territorio, con le organizzazioni delle categorie produttive.
3. Tutte le attività di programmazione e controllo saranno sottoposte, nel rispetto dei diversi ruoli, a una verifica preventiva e a un periodico monitoraggio congiunto con le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU. per assicurare la costante ricerca di ogni opportuna condivisione, anche per quanto riguarda eventuali innovazioni organizzative. In particolare, i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei CC.CC.NN.LL., sono tenuti nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento ai contratti collettivi e integrativi aziendali e alle materie sottoposte ai diritti di informazione, sia preventiva che successiva, concertazione e contrattazione.

TITOLO VI
NORME FINALI

ART. 41 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme, in quanto applicabili, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riferimento alle norme riguardanti i Consorzi. Si fa altresì riferimento alla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e in particolare al Capo III bis relativo alle Società della Salute.
2. Il presente Statuto si adeguerà in modo automatico alla normativa in vigore.

ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sottoscrizione della Convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. Dalla stessa data il Consorzio acquista a ogni effetto la piena personalità giuridica.