Calcolo I.C.I. on-line
Guida al calcolo dell'I.C.I. online
Il conteggio per l'imposta deve essere eseguito singolarmente per ogni unità immobiliare e separatamente da ciascun contribuente.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non devono essere versate somme al di sotto di € 5 su base annua.
Devono essere eseguiti tanti conteggi di imposta quante sono le situazioni nell'arco dell'anno (ad esempio: per una unità immobiliare, che per 6 mesi è stata destinata ad abitazione principale e per 6 mesi tenuta a disposizione, effettuare due conteggi distinti indicando per ciascun periodo i mesi di inizio e fine).
Il presente programma di calcolo non è utilizzabile per alcune casistiche particolari:
- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
- Quando la detrazione per l'abitazione principale coinvolge anche la pertinenza.
Per migliori chiarimenti si consiglia di contattare l'Ufficio allo 0573.371730
Calcolo dell'imposta
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la "dimora abituale".
Per "dimora abituale" si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.
A seguito delle recenti norme approvate dal Governo con decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, sin dall'acconto di giugno 2008, sono escluse dal pagamento dell'imposta:
- l'abitazione principale,
- la pertinenza dell'abitazione principale che ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI deve essere classificata alle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e non può essere più di una.
A seguito della interpretazione del DL 27 maggio 2008, n. 93, fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.12 del 5 giugno 2008, i fabbricati indicati nell'art. 5 del Regolamento comunale sono esenti dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili.
Tali fabbricati sono le abitazioni ed eventuale pertinenza concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
Le nuove norme approvate dal Governo si applicano anche alle assimilazioni all'abitazione principale previste dalla legge:
- immobili degli Iacp regolarmente assegnati;
- la Risoluzione del Ministero n.12 del 5 giugno 2008 stabilisce inoltre che le nuove norme di esenzione non si applicano alle abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. Per questi immobili il pagamento avverrà applicando l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di euro 104 come negli anni precedenti;
- gli immobili che le cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci che vi abitano;
- l'ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato;
ed, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 20.12.2007 (Aliquote ICI), all'unità immobiliare "posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
Per le abitazioni censite alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze non cambia nulla in quanto si continua ad applicare il sistema di calcolo dell'anno scorso.
Come al solito si può decidere se pagare tutto entro il 16 giugno o metà a giugno e l'altra metà entro il 16 dicembre.
A decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentare la comunicazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.
Per gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva verificatesi entro il 31.12.2006 rimane l’obbligo di presentare la comunicazione con le modalità indicate nei regolamenti comunali vigenti in detto anno di imposta.
A decorrere dall’anno 2007 i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:
- acconto, o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; saldo entro il 16 dicembre.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare l'Ufficio allo 0573.371730
Aliquote I.C.I. per l'anno 2008
Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n° 135 del 20/12/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
<omissis>
DELIBERA
Per quel che concerne l'Imposta comunale sugli immobili:
- di stabilire, per l'anno 2008, con riferimento all’Imposta comunale sugli immobili:
a) l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato si applica l’aliquota del 7 per mille;
b) l’aliquota nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, a condizione che sia classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, che non sia locata, ma utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.;
e) l’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi dell’art. 8 del D. legisl. 504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici – cioè immobili tutelati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. N°490/1999) e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del Comune come ‘A’ - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
f) l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
- di stabilire che la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in 104 Euro;
- di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 130 Euro, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo non sia superiore a 8700 euro;
- di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 258 Euro, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e, congiuntamente, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a 10.000 euro;
- di stabilire che per godere della maggiore agevolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 i contribuenti interessati dovranno ottenere e conservare un’attestazione I.S.E.E. con scadenza di validità non inferiore al 31/12/2008.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato su c/c postale n° 12066510 intestato a: Comune di Pistoia - ICI
Servizio Entrate:
Via XXVII Aprile, 17 Pistoia
Tel. 0573371730 Fax 0573371704
utenti.entrate@comune.pistoia.it
Dirigente:
Dr. Giovanni Lozzi
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con prolungamento il mercoledì fino alle ore 13,00.
Il martedì ed il giovedì aperto anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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