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Novità ICI 2008



AGGIORNATO GIUGNO 2008

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la "dimora abituale".
Per "dimora abituale" si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.
A seguito delle recenti norme approvate dal Governo con decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, sin dall'acconto di giugno 2008, sono escluse dal pagamento dell'imposta:

  • l'abitazione principale,
  • la pertinenza dell'abitazione principale che ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI deve essere classificata alle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e non può essere più di una.

A seguito della interpretazione del DL 27 maggio 2008, n. 93, fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.12 del 5 giugno 2008, i fabbricati indicati nell'art. 5 del Regolamento comunale sono esenti dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili.
Tali fabbricati sono le abitazioni ed eventuale pertinenza concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
Le nuove norme approvate dal Governo si applicano anche alle assimilazioni all'abitazione principale previste dalla legge:

  • immobili degli Iacp regolarmente assegnati;
  • la Risoluzione del Ministero n.12 del 5 giugno 2008 stabilisce inoltre che le nuove norme di esenzione non si applicano alle abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. Per questi immobili il pagamento avverrà applicando l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di euro 104 come negli anni precedenti;
  • gli immobili che le cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci che vi abitano;
  • l'ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato;

ed, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 20.12.2007 (Aliquote ICI), all'unità immobiliare "posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
Per le abitazioni censite alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze non cambia nulla in quanto si continua ad applicare il sistema di calcolo dell'anno scorso.
Come al solito si può decidere se pagare tutto entro il 16 giugno o metà a giugno e l'altra metà entro il 16 dicembre.

A decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentare la comunicazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

Per gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva verificatesi entro il 31.12.2006 rimane l’obbligo di presentare la comunicazione con le modalità indicate nei regolamenti comunali vigenti in detto anno di imposta.

A decorrere dall’anno 2007 i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

  • acconto, o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; saldo entro il 16 dicembre.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare l'Ufficio allo 0573.371730




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