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Limitazioni traffico veicoli inquinanti



COMUNE DI PISTOIA

Settore : U.O. IGIENE AMBIENTALE

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO D’ORDINE Registro Generale 257 del 01/04/2008
Identificativo Documento: 345717

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLI INQUINANTI

I L    S I N D A C O

Visto l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede che “ Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (… omissis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”;
Vista la legge 4/11/97 n. 413 “Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da Benzene”, che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;
Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60: “Recepimento della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 2000/69/CE”;
Preso atto che le attività umane necessarie per muoversi, produrre, riscaldarsi necessitano dell’ausilio di strumenti che consumano sensibili livelli di energia e che la produzione di detti livelli di energia comporta quasi sempre l’uso di combustibili che causano emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
Atteso che la combustione per produrre energia è causa di fenomeni di inquinamento dell’aria e che questi fenomeni sono prevalentemente concentrati nelle aree urbane, nelle aree adiacenti le arterie stradali principali e nelle zone industriali;
Considerato che per rilevare i livelli di inquinamento dell’aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle amministrazioni provinciali e normalmente gestite dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ARPAT;
Considerato che l’UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell’aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;
Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell’aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO2, NOx, NO2, PTS, Pb);
Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell’aria per Benzene e Monossido di Carbonio;
Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all’art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;
Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”;
Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 “Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio dell’Area Omogenea come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell’aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;
Visti gli Accordi di programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10/10/2003 e 20/12/2005 da Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare;
Considerato che i divieti sono stati applicati in attuazione dei vari Accordi e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale , con progressività al parco veicolare più vecchio, nell’ottica di spingere ad un più rapido rinnovo del parco veicoli circolante, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l’applicazione di divieti e l’erogazione di incentivi economici;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 25052 del 13 aprile 2006 che prevedeva per il 2006 il divieto di transito su una porzione significativa del territorio Comunale così come individuato dalla delibera di Giunta Comunale n. 27 del 24.02.2006, con orario 00.00 – 24.00 per le autovetture non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successivi aggiornamenti, per i ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva 97/24 CE e successivi aggiornamenti e per i veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci, con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate non conformi alle direttive 91/441 CEE e 93/59/CEE e successivi aggiornamenti, con deroghe per tutti i veicoli ai divieti di circolazione nelle fasce orarie 07.00-09.30, 12.30-14.30 e 18.30-20.30 al fine di garantire il diritto alla mobilità in orari in cui si svolgono le principali attività;
Considerati gli effetti ottenuti dalle limitazioni alla circolazione attuate in applicazione di quanto disposto dagli Accordi di Programma del 2003 e del 2005 stimati da ARPAT;
Visto l’Accordo di Programma 2007-2010 tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data 10.05.2007, che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 20.12.2005, all’Art. 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all’adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO2, Pm10 fase II, benzene e ozono);
Viste la D.G.R. n. 316 del 07/05/2007 che approva il suddetto Accordo e la Deliberazione GC n. 87 del 4/05/07 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l’Accordo ed ha stabilito di aderire allo stesso;
Visto il Piano di Azione Comunale 2007-2010, redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell’11/06/2007, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 24/07/2007 che contiene l’elenco degli interventi già effettuati, la valutazione degli effetti ottenuti e le azioni ed i progetti pianificati dall’Amministrazione Comunale, da attuarsi in modo progressivo dal 2007 al 2010;
Considerato che gli interventi per limitare le emissioni per il mantenimento ed il risanamento della qualità dell’aria, riguardano impianti termici, risparmio energetico, interventi strutturali per la mobilità sostenibile e interventi sulla sorgente traffico mediante limitazioni della circolazione veicolare;
Considerato che l’Accordo 2007-2010, all’art. 8 “limitazioni generali alla circolazione dei veicoli” alla tabella 2 “limitazioni per l’anno 2008” stabilisce di:
-mantenere i provvedimenti vigenti, dal lunedì alla domenica con orario 0.00 – 24.00 ad autovetture Euro 0 benzina e diesel, Ciclomotori Euro 0 e Veicoli Merci Euro 0 inferiori a 3,5 t;
-limitare totalmente le categorie per le quali nel 2007 il divieto era vigente il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00, cioè ciclomotori Euro 1 due tempi, veicoli merci Euro 0 maggiori di 3,5 t, ed autovetture diesel Euro 1, estendendolo dal lunedì alla domenica con orario 0.00 – 24.00;
-estendere il divieto attualmente vigente, la domenica con orario 0.00 – 24.00, per autobus destinati al TPL ed al turismo, ad ulteriori due giorni della settimana;
-individua ulteriori specifiche categorie di veicoli ai quali limitare la circolazione, cioè i veicoli Euro 0 per uso speciale, inferiori a 3,5 t e superiori a 3,5 t, dal lunedì alla domenica dalle 0.00 alle 24.00 ed i motocicli Euro 0 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00 al fine di ridurre ulteriormente le emissioni da traffico;
Considerato che in ottemperanza agli impegni assunti, le limitazioni interesseranno tutti i veicoli individuati dalla sopra citata tabella 2 dell’art. 8 e dovranno necessariamente essere attuate in maniera coordinata dai comuni dell’Area Omogenea e dai restanti Comuni firmatari dell’Accordo 2007 – 2010, al fine di aumentare l’efficacia del provvedimento;
Preso atto che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla riduzione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell’ozono, effetti che saranno monitorati da parte di ARPAT;
Ritenuto che l’estensione a tre giorni del divieto agli autobus di TPL e turismo, sia successiva ad ulteriori valutazioni e concertazioni da effettuarsi a livello di tutti comuni firmatari dell’Accordo;
Ritenuto opportuno, per attuare comunque alcune delle limitazioni individuate nell’Accordo, in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, operando con i medesimi criteri di gradualità e ragionevolezza finora adottati a salvaguardia del prioritario diritto dei cittadini alla salute, prevedere per la porzione di territorio prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n°27 del 24.02.2006:
- la conferma  del divieto di transito  alle categorie di veicoli   già oggetto del divieto istituito con ordinanza prot. 25052 del 13.4.2006 e sua proroga prot 176 del 16.2.2007 ;
- la  istituzione del divieto ai  veicoli merci superiori a 3,5 t Euro 0, ai ciclomotori 2 tempi Euro 1, alle autovetture diesel Euro 1, ai veicoli per uso speciale inferiori a 3,5 t e superiori a 3,5 t Euro 0; ai Motocicli Euro 0, nel cui ciclo di combustione si bruci una miscela di Benzina e Olio;
Visto il punto 8 della D.G.R. Toscana n°57 del 28/01/08, e in particolar modo l’allegato 3, in cui si elencano le deroghe ai divieti per l’anno 2008;
Visto il D.Lgs. 267/00;

O R D I N A

 
1) di confermare  il DIVIETO DI TRANSITO nella porzione di territorio prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 24.02.2006, nei giorni dal LUNEDI’ alla DOMENICA con orario 00.00 – 24.00, alle seguenti categorie di veicoli, già oggetto di divieto negli anni 2006 e 2007 ( ordinanza prot 25052 del 13.4.2006, proroga  prot. n 176 del 16.2.2007 ):
- Autovetture a benzina e diesel (categorie M1) Euro 0, identificate dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere a), non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1 Gennaio 1993;
- Veicoli a benzina e diesel (categorie N1) Euro 0, destinati al trasporto merci con portata inferiore o uguale a 3,5 t, non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1 Ottobre 1994;
-Autoveicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3), Euro 0, identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase 1 o successive;
- Ciclomotori non omologati secondo la direttiva 97/24/CE;
2) di istituire IL DIVIETO  DI TRANSITO  a far data dal 1 maggio 2008 alle seguenti ulteriori categorie di veicoli:
- Autovetture diesel (categorie M1), Euro 1, cioè non omologate secondo la direttiva 94/12/CE o successive;
- Autoveicoli per uso speciale, Euro 0, identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t, non rispettanti la direttiva 91/441/CEE oppure 93/59/CEE o successive;
- Autoveicoli per uso speciale, Euro 0, identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t, non rispettanti la direttiva 91/542/CEE fase 1 o successive;
- Ciclomotori a 2 tempi, Euro 1, con 2 ruote (categoria L1), o tre ruote (categoria L2), cioè non rispettanti la direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;
- Motocicli Euro 0, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 o successive, nel cui ciclo di combustione a due tempi si bruci una miscela di Benzina e Olio;
3) di istituire il DIVIETO DI TRANSITO nella sola giornata di DOMENICA, con orario  00.00 – 24.00, nella porzione di territorio di cui al punto 1, per i seguenti veicoli:
- autobus M2 e M3 non omologati secondo la direttiva 91/542/CE e successive;

E S O N E R A

dai divieti di transito di cui sopra, i seguenti veicoli:

  • veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
  • veicoli a metano e GPL, o a doppia alimentazione “Bifuel” (benzina-metano, benzina-gpl) che nell’ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l’alimentazione a gas;
  • veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
  • veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
  • veicoli adibiti all’igiene urbana;
  • veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
  • veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
  • veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
  • veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
  • veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia); veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
  • veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  • veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
  • veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:

- di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate;
- di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate.
La suddetta documentazione da diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni;

  • autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
  • veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
  • veicoli diesel che sono stati immatricolati dalla casa costruttrice già dotati di filtro anti-particolato di serie;
  • veicoli diesel  che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato.

IN DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO veicolare stabiliti con la presente ordinanza sono escluse le seguenti strade e piazze intermedie considerate principali arterie di accesso alla città rispetto alla viabilità primaria:
Via Galliano, Via Nazario Sauro (dall’incrocio con Via Macallè fino a quello con Via Galliano), Via Macallè, rotonda di Porta Lucchese, Via Pertini, Via Pacinotti, Via Sacconi, Via di Porta Lucchese, Via Ciliegiole (nel tratto che va dal raccordo autostradale a Via Pertini), Piazza Dante Alighieri, Via XX Settembre, Piazza Treviso, Via della Repubblica, Via della Costituzione (da Via della Repubblica a Via della Pace), Via della Pace, Via delle Mura Urbane, Piazza Leonardo da Vinci, Viale Vittorio Veneto, Via Attilio Frosini (da Piazza Leonardo da Vinci a Via Veneto), Via C. Battisti, Viale Petrocchi, Via Gherardeschi, Via Ciampi ( nel tratto da Via Gherardeschi a Via Mazzini), Via Mazzini (nel tratto compreso tra Via Ciampi e Viale Petrocchi), Via del Molinuzzo, Via Antonimi, Corso Gramsci (da Via Antonimi a Via dei Pappagalli), Via Porta al Borgo, Via Dalmazia, Via dello Specchio, Via dei Pappagalli, Via dei Macelli (da Via del Villone a Via dello Stadio), Via dello Stadio, Via di Valdibrana, Viale Italia, Via di Bigiano, Viale Matteotti, Viale Arcadia, Piazza della Resistenza, Via Monfalcone (tratto a sud della Ferrovia), Via Traversa della Vergine, Via Gorizia (tratto nord), Via Bonellina, Via Parallele Nord, Via Desideri, Via delle Olimpiadi, Via Gora e Barbatole, Via San Biagio, Viale Europa, Via Clemente IX, Via del Villone, Via Marini, Via Collegigliato, Via Toti, Via Antonelli, Via Sestini, Via Fiorentina;

C O M U NI C A

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.L. 30/04/1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato, da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’Art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ai sensi dell’Art. 3 della Legge 241/1990.

A V V E R T E

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

D I S P O N E

- che copia della presente ordinanza venga affissa all’albo del Comune di Pistoia;
- di incaricare l’U.R.P. – Ufficio Pistoia Informa affinché ne dia la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive locali e alle altre autorità cittadine a mezzo FAX;
- di incaricare il Servizio Autonomo di Polizia Municipale di far rispettare quanto previsto con la presente Ordinanza;
- di incaricare il Servizio Autonomo di Polizia Municipale competente in materia di segnaletica stradale all’apposizione o modifica della necessaria segnaletica.

IL SINDACO
Renzo Berti

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