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Bando contributi affitti
Indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n°145 del 26/02/2007, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 08/03/2007 e della Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 14/04/2008 Il Dirigente del Servizio che a partire dal giorno 01 Maggio 2008 ed entro e non oltre il 31 Maggio 2008, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008. Art. 1– requisiti per l’ammissione al concorso 1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:
Art. 2 – nucleo familiare 1) Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all’ art. 2 primo comma del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°109, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive, a tale scopo farà fede la certificazione anagrafica acquisita d’ Ufficio, e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, alla data di pubblicazione del bando, fatto salvo quanto riportato al successivo comma. 2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Art. 3 – Modalità del calcolo del reddito e ammissibilità della domanda 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditidel nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti 1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è facoltà del richiedente ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti nel presente bando e dei documenti necessari per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 5, fatta eccezione per le certificazioni rilasciate dal Servizio Sociale di cui all’art. 3 comma 2 e dalle Autorità competenti attestanti le condizioni di invalidità, in sostituzione delle quali non è possibile avvalersi dell’autocertificazione. Art. 5 – Articolazione delle graduatorie – Criteri di priorità per la liquidazione del fondo 1) I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1) sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in concorrenti in fascia A) e concorrenti in fascia B) 2) Nell’ambito delle fasce A e B, i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: I) Richiedenti inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. L’eventuale assegnazione del contributo non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. L’eventuale assegnazione dell’alloggio al richiedente nel corso dell’anno 2007 è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio; mentre non verrà erogato alcun contributo a chi rifiuta di prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Ai soggetti ricadenti nella presente condizione di priorità sono attribuiti: punti 4 II) richiedenti che si trovino nelle seguenti condizioni di disagio:
Il punteggio di cui alla priorità I) non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II) 3) In ciascuna delle fasce A e B i richiedenti, che non ricadono nell’ambito della I e II priorità, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di parità, previo sorteggio. Art. 6 – formazione e pubblicazione della graduatoria 1) Il Comune, entro il 15/09/2008, procede all’adozione dell’ elenco definitivo degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi. 2) I richiedenti che presenteranno domanda non correttamente compilata in ogni sua parte, prive di dati essenziali per la valutazione delle stesse e mancanti della firma e/o della copia del documento di identità saranno esclusi dalla graduatoria Art. 7 – durata e modalità di calcolo del contributo 1) Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lett. a) e b) del comma 3, art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999 ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione. 2) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie, fino all’esaurimento del finanziamento assegnato dalla regione al Comune di Pistoia, ai sensi dell’art.11 della Legge 431/98 e D.M. LL.PP 07/06/1999 e secondo i criteri di priorità indicati all’art.5 comma 3 3) Ai fini del calcolo dell’incidenza del canone sul reddito secondo le modalità più sotto indicate, l’Amministrazione comunale, secondo le indicazioni regionali, ha stabilito un canone massimo di € 550,00 quale media locale praticata sul libero mercato. In presenza di canoni superiori, la cifra eccedente non sarà computata nel calcolo dell’incidenza. 4) L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul reddito convenzionale del nucleo familiare quale risulta dalla certificazione ISE/ISEE valida e calcolato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regionali che regolano la materia. Il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:
In rapporto all’ammontare della quota del fondo che la Regione assegnerà a questo comune, l’Amministrazione con successivo atto stabilirà la quota di contributo da erogare che potrà risultare anche inferiore alle percentuali massime previste per la fascia A e B, fermo restando la priorità di liquidare il contributo a tutti i soggetti inseriti in fascia A. 5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2008 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda. Nel caso in cui il soggetto abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla domanda. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda. 6) L’importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del richiedente. 8) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, verrà erogato agli eredi, come stabilito nella Circolare n.1 della Delibera di G.R. n. 71/2006. 9) Il contributo statale, regionale e comunale, previsto dall’articolo 11 della L. 431/’98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. Art. 8 – modalità di erogazione del contributo 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in una unica soluzione, salvo diversa determinazione del Servizio Sociale titolare del Centro di spesa. 3) La documentazione richiesta di cui al punto 2 deve essere presentata inderogabilmente entro il 20/01/2009 4) Il contributo spettante sarà erogato sulla base dell’effettivo ammontare dell’affitto pagato e risultante dalle ricevute esibite entro il termine concesso di cui al punto 3. Qualora l’ammontare dell’affitto pagato non consentisse l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. 5) L’avente diritto al contributo che non esibisca le ricevute del pagamento dei canoni o la documentazione di cui al punto 2 e non rispetti i tempi di presentazione di cui al punto 3 decadrà dal beneficio del contributo Art. 9 – termini di presentazione delle domande 1) Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino al 31 Maggio 2008. Art. 10 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti,scaricabili dal sito del Comune di Pistoia e reperibili presso i seguenti Uffici e con i seguenti orari:
2) Le istanze, pena l’esclusione, devono essere presentate debitamente compilate in ogni sua parte, sottoscritte dal richiedente, corredate della documentazione necessaria per l’ammissibilità della domanda e corredate altresì da fotocopia di un documento di riconoscimento del concorrente in corso di validità. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso. 3) Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all’Archivio comunale presso l’ufficio Tecnico, via dei Macelli,11, tutti i giorni non festivi dalle ore 9.30 alle ore 12,30 o inviate a mezzo raccomandata A.R. In tale ultimo caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Art. 11 – controlli e sanzioni Ai sensi dell’art.71 del d.p.r. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del d.p.c.m. n. 221/99 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali. Art. 12 – norma di rinvio 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/’98, alla L.R.T. 96/’96, alla legge 109/’98 e ai relativi decreti di attuazione, alla Delibera di G.R. n.71 del 6/2/2006 e relative circolari illustrative n°1 e 2/2006 e alla Delibera di G.R. n.145 del 26/02/2007. 2) Sono inoltre fatte salve e prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente bando, eventuali diverse o ulteriori disposizioni contenute in atti del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale approvati successivamente alla pubblicazione del presente bando. Pistoia 30/04/2008 E' possibile scaricare la relativa domanda:
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