Garante Regolamento Urbanistico
Riferimenti Normativi
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005 n° 1
Norme per il governo del territorio
ARTICOLO 9
All’interno delle norme per il governo del territorio si distinguono
- gli strumenti della pianificazione territoriale che sono:
- il PIT di competenza regionale disciplinato dall’art. 48,
- il PTC di competenza provinciale disciplinato dall’art. 51,
- il PS di competenza comunale disciplinato dall’art. 53;
- e gli atti per il governo del territorio che sono:
- il Regolamento Urbanistico di competenza comunale disciplinato dall’art. 55,
- i Piani Complessi di Intervento disciplinati dall’art. 56,
- i Piani attuativi disciplinati dall’art. 65.
Sono inoltre compresi fra gli atti di governo del territorio qualora vadano a modificare gli strumenti della pianificazione territoriale vigente:
- i piani e i programmi di settore;
- gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata.
ARTICOLO 11
Gli strumenti della pianificazione territoriale sono soggetti alla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. Sono soggetti a valutazione integrata anche gli atti per il governo del territorio salva diversa previsione del PS. La regione ha emanato il regolamento di attuazione in materia di valutazione integrata – l’art. 12 DPGR n. 4/R riguarda la partecipazione come parte integrante nella stesura del documento di valutazione.
ARTICOLO 16
Il responsabile del procedimento:
- accerta e certifica che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti.
- verifica che il RU si formi in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale.
- assicura l’acquisizione, prima dell’adozione dell’atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati.
- provvede ad allegare agli atti da adottare il rapporto del garante della comunicazione unitamente ad una relazione di sintesi concernente la valutazione integrata.
- Inoltre assicura a chiunque voglia prenderne visione, l’accesso e la disponibilità degli strumenti della pianificazione territoriale.
ARTICOLO 17
Procedura per l’approvazione del RU
- Il comune comunica il provvedimento adottato e trasmette i relativi atti a Provincia e Regione.
- Entro 60gg Provincia e Regione possono presentare osservazione al Regolamento Urbanistico adottato.
- Il RU adottato è depositato presso il Comune per 45 gg dalla data di pubblicazione sul BURT, entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune – il Comune ha facoltà di raddoppiare il termine (45+45 gg) qualora lo ritenga opportuno in relazione alla complessità dell’atto.
- Decorso il termine il Comune provvede all’approvazione del RU.
- Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e la motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
- Gli avvisi di approvazione del RU sono pubblicati sul BURT dopo che sono passati almeno 30 gg dalla data di approvazione.
- Il RU diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURT.
CAPO III - Gli Istituti della Partecipazione
ARTICOLO 19
I Comune , le Provincie e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento per la formazione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso il Garante della Comunicazione.
DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007 n. 4/R
Regolamento di attuazione dell’art.11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.
Art. 1 - Il regolamento disciplina i criteri, la procedure e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.
Art. 4 - Il processo di valutazione integrata comprende:
- la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione;
- il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
- la valutazione ambientale di cui alla dir.2001/42/CE dove prevista.
Art. 5 – Nella fase iniziale (valutazione iniziale) la valutazione ha per oggetto oltre ad una serie di analisi tecniche anche l’individuazione di idonee forme di partecipazione e l’indicazione dei fondi disponibili per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati.
Art. 12 – La partecipazione è parte integrante della valutazione ed avviene fin dalla prima fase attraverso:
- il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;
- l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti;
- il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
Nel caso del Regolamento Urbanistico costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall’amministrazione.
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